Retrodatazione cautelare: separazione dei procedimenti e onere probatorio (Cass. pen. Sez. VI n. 310 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, quando nei confronti dell’imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza. L’identità o la diversità del procedimento non si desume dalla connessione qualificata tra i reati ex art. 12 cod. proc. pen., ma dal dato formale dell’iscrizione delle notizie di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. La nozione di anteriore desumibilità non coincide con la mera conoscibilità storica dei fatti, ma richiede un compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero un apprezzamento prognostico della gravità degli indizi; sulla parte che invoca la retrodatazione grava il relativo onere probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza con cui il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Nel 2022 l’indagato era stato arrestato in flagranza per una singola ipotesi di detenzione illecita, nell’ambito di un procedimento poi definito con condanna passata in giudicato.
Con il primo motivo la difesa deduceva la violazione dell’art. 297 cod. proc. pen., sostenendo che gli elementi acquisiti con l’arresto del 2022 già consentissero di adottare la misura anche per il reato associativo. Con il secondo motivo contestava il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, assumendo l’interruzione dei legami con il sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’assetto dell’istituto della retrodatazione, distinguendo le ipotesi di ordinanze emesse nello stesso procedimento o in procedimenti diversi, per fatti connessi o non connessi. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 21957 del 22.03.2005, secondo cui, in caso di procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel primo procedimento.
Il Tribunale del riesame aveva messo in dubbio la sussistenza della connessione qualificata senza adeguata motivazione. L’errore, tuttavia, non inficia la decisione, perché il giudice ha comunque vagliato l’ulteriore requisito della desumibilità anticipata degli elementi. La ricostruzione degli indizi sull’associazione era emersa solo con l’informativa finale del maggio 2023, dunque dopo il rinvio a giudizio relativo ai fatti del 2022.
La Corte ribadisce che la nozione di anteriore desumibilità non coincide con la semplice conoscibilità storica dei fatti, ma richiede una condizione di conoscenza idonea a fondare un meditato apprezzamento prognostico (Sez. III n. 48034 del 25.10.2019; Sez. VI n. 11807 dell’11.02.2013). Il principio è calzante rispetto al rapporto tra una singola detenzione e la partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990: gli indizi associativi presuppongono una molteplicità di dati non evincibili dal mero accertamento di una detenzione.
Sulla parte che invoca la retrodatazione grava l’onere probatorio della connessione qualificata e della desumibilità anteriore (Sez. III n. 18671 del 15.01.2015). Il ricorrente non vi ha adempiuto. La Corte esclude che l’identità del procedimento possa trarsi dalla connessione qualificata, ribadendo il riferimento al dato formale dell’iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. e negando la trasposizione della nozione sostanziale elaborata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28.11.2019, relativa alle sole intercettazioni (Sez. IV n. 29174 del 15.05.2024).
Il secondo motivo è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente con l’applicabilità della doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., espressamente evocata dal Tribunale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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