Riparazione per ingiusta detenzione: condotte colpose non escluse dall’assoluzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 18850 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo deve fondarsi su comportamenti dell’interessato non esclusi dal giudice della cognizione, ai quali il giudice della riparazione può attribuire una diversa rilevanza rispetto a quella riconosciuta nel giudizio di merito. L’assoluzione non incide sulla valenza ostativa delle condotte qualora queste, pur orientate verso un diverso ambito operativo e non prive di profili di illiceità, integrino una colpa grave in stretto nesso causale con la privazione della libertà personale subita. Il giudice della riparazione, nell’accertare la sussistenza della condizione ostativa, deve valutare la condotta tenuta dall’interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura, verificando se essa sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto in regime di custodia cautelare in carcere dal 2021 al 2023 per l’ipotesi di finanziamento del terrorismo internazionale, era stato assolto dalla Corte di assise di appello perché il fatto non sussiste, con declaratoria di inefficacia della misura. L’interessato aveva quindi proposto domanda di indennizzo per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., rigettata dalla Corte di appello di Bari in funzione di giudice della riparazione, sul rilievo che le condotte poste in essere avrebbero integrato una colpa grave ostativa, in quanto caratterizzate da modalità fraudolente nei trasferimenti di denaro all’estero.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non si confrontassero realmente con il percorso argomentativo del giudice della riparazione, limitandosi a riproporre la diversa valutazione probatoria già svolta dal giudice dell’assoluzione.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui la condizione ostativa deve fondarsi su comportamenti dell’interessato non esclusi dal giudice della cognizione, ai quali il giudice della riparazione può attribuire una diversa rilevanza, purché la verifica riguardi il rilievo colposo e il rapporto sinergico con l’adozione e il mantenimento della misura. Nel caso di specie, la sentenza assolutoria non aveva escluso i fatti storici posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, ma aveva soltanto offerto una diversa lettura degli stessi, riconducendoli a un’attività illecita differente da quella originariamente ipotizzata.
Il giudice della riparazione aveva correttamente individuato una serie di condotte sintomatiche di grave negligenza causalmente connesse alla detenzione: l’affidamento dei trasferimenti a un centro di servizi finanziari operante in un’area riconducibile ad attività terroristiche; il coordinamento di invii di denaro con altri soggetti mediante operazioni frazionate per eludere i meccanismi di segnalazione delle operazioni sospette; il mancato trattenimento delle ricevute dei versamenti. A tali elementi si aggiungevano l’assenza di redditi e di alcuna ragione lavorativa per giustificare la movimentazione internazionale di denaro, nonché gli inviti al massimo riserbo emersi dai colloqui intercettati.
La Corte ha evidenziato che, in tema di presupposti per la riparazione, deve intendersi dolosa anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, mentre la verifica della colpa grave postula la valutazione della condotta sia anteriore che successiva alla misura, come precisato dalle Sezioni Unite richiamate nel provvedimento.
L’assoluzione pronunciata in appello, fondata su una diversa lettura degli elementi probatori, non è stata ritenuta incidente sulla valenza ostativa delle condotte, risultate funzionali a un’attività diversa ma comunque illecita; ne consegue la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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