Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove e della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 27791 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in punto di accertamento della responsabilità, non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata e tenda a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti. La mancanza di specificità del motivo non dipende solo dalla genericità, ma anche dall’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dal giudice e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Parimenti inammissibile è la censura che, nel giudizio di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, rientrando la graduazione della stessa nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con doppia decisione conforme dei giudici di merito, per i delitti a lui ascritti. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14.01.2026, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi in punto di accertamento della responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

La questione approda davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e il diniego delle circostanze attenuanti, chiedendo in sostanza un nuovo esame del materiale probatorio e della congruità della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva anzitutto che i primi quattro motivi, relativi all’accertamento della responsabilità, sono privi di concreta specificità e meramente reiterativi. Essi non si confrontano con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.

La Corte richiama un consolidato orientamento (Sez. 3 n. 18521 del 2018, Sez. 5 n. 15041 del 2018, Sez. 4 n. 1219 del 2017, Sez. 5 n. 48050 del 2019): la mancanza di specificità va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione impugnata e quelle dell’impugnazione (Sez. 2 n. 11951 del 2014, Sez. 2 n. 42046 del 2019).

Nel merito, i giudici di appello hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando le ragioni del convincimento e analizzando la condotta del ricorrente, con particolare riguardo all’attendibilità della persona offesa e degli agenti operanti e alla connotazione della condotta come impossessamento ed esercizio effettivo di violenza.

Quanto al quinto e sesto motivo, concernenti il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte li reputa del tutto generici, in mancanza di confronto con la decisione di appello, che ha evidenziato la gravità del fatto, le modalità dello stesso, il valore del bene e la mancanza di elementi positivamente valorizzabili.

La Corte ribadisce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3 n. 6877 del 2016, Sez. 5 n. 5582 del 2013). Il giudice non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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