Retrodatazione della misura cautelare e permanenza del reato associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 6844 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione della misura cautelare ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la carcerazione sopravvenuta per effetto di altra ordinanza cautelare non integra una presunzione assoluta di interruzione della permanenza nel reato associativo, ma una presunzione relativa di non interruzione, che impone di valutare la concreta situazione senza arrestarsi al dato formale dell’assenza di dissociazione. Il meccanismo opera solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza erano anteriori alla prima e ad essa desumibili: grava su chi invoca la retrodatazione l’onere di dimostrare la sussistenza di tale condizione, non essendo sufficiente il mero dato formale della datazione delle richieste cautelari.
Il Fatto
Con ordinanza del 13 settembre 2023, al ricorrente era stata applicata la misura cautelare carceraria per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (partecipazione a un sodalizio con condotta perdurante) e 629 cod. pen. (estorsioni commesse nell’agosto 2018). Con istanza de libertate, l’indagato aveva chiesto la retrodatazione della misura al 2 gennaio 2023, data di emissione di altra ordinanza cautelare per estorsioni del 2019. Rigettata l’istanza, l’appello era stato dichiarato inammissibile per asserito giudicato cautelare; la Cassazione aveva annullato con rinvio, escludendo la formazione del giudicato sul punto.
Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Napoli ha escluso i presupposti della retrodatazione. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione: illogicità nell’escludere la retrodatazione in ragione della natura “aperta” della contestazione associativa e nell’aver escluso la connessione qualificata in modo contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso perché complessivamente infondato. Muove dal requisito dell’anteriorità: perché operi la retrodatazione è necessario che i fatti potessero già essere contestati nella prima ordinanza in quanto ad essa anteriori, secondo il principio di Sezioni Unite n. 14535 del 19/12/2006 (Librato).
Quanto al reato associativo, la Corte rileva che alla data della prima ordinanza la condotta era ancora permanente e non emergeva alcun elemento di recesso o esclusione dal sodalizio; la carcerazione dal 2 gennaio 2023 non è di per sé decisiva. Richiamando Sez. I n. 20135 del 16/12/2020, il Collegio ribadisce che la carcerazione non integra una presunzione assoluta di interruzione della permanenza, ma una presunzione relativa di non interruzione, che impone di valutare la situazione concreta.
La tesi difensiva dell’adesione a un diverso sodalizio è stata affrontata dal Tribunale con motivazione non manifestamente illogica: l’adesione risultava attestata non oltre il 2005, l’aggravante mafiosa era stata elisa in sede cautelare per quel clan, ed era comunque ammissibile la contemporanea intraneità a due gruppi.
In ordine alle estorsioni, la Corte conferma che difettava la connessione qualificata ex art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. e che occorreva il requisito della desumibilità degli elementi della seconda ordinanza al momento della prima. A fronte delle argomentazioni del Tribunale, il ricorrente ha opposto solo il dato formale della datazione delle mozioni cautelari, senza assolvere all’onere probatorio che grava su chi invoca la retrodatazione, come affermato da Sez. III n. 18671 del 15/01/2015 e Sez. II n. 6374 del 28/01/2015. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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