Ricorso per cassazione inammissibile se meramente reiterativo dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 2478 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento, che si realizza attraverso motivi specifici ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Inoltre, la determinazione della pena in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione specifica e dettagliata, essendo insindacabile in cassazione la scelta basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’8 maggio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 22 febbraio 2024, che aveva condannato l’imputata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi. Con i primi due, ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del delitto contestato, nonché erronea interpretazione del concetto di privata dimora e conseguente omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen. Con il terzo motivo, ha contestato l’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i primi due motivi di ricorso riproducevano le medesime censure già dedotte con l’atto di appello, senza confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale. Richiamando il costante orientamento di legittimità, ha ricordato che la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale funzione si realizza attraverso motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, a pena di inammissibilità.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui è inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare le stesse doglianze già respinte in appello. Il motivo che riproduce le censure del precedente atto impugnatorio senza evidenziare gli specifici errori del provvedimento gravato viene meno alla sua funzione e si destina all’inammissibilità.

Con riguardo al terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la decisione impugnata era sorretta da un conferente apparato argomentativo. Ha ribadito che una motivazione specifica e dettagliata sulla quantificazione della pena è richiesta solo quando la sanzione sia prossima al massimo edittale o superiore alla media. Nel caso di specie, essendo stata irrogata una pena in misura media o prossima al minimo, la scelta del giudice di merito risulta insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità alla giurisprudenza costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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