Rettifica catastale DOCFA e ripartizione dell’onere probatorio tra fisco e contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 16325 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, quando l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi e la discrasia derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Nelle controversie sulla attendibilità del classamento, l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi della pretesa spetta all’amministrazione finanziaria; solo dopo tale assolvimento grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’infondatezza della maggiore rendita. La perizia stragiudiziale di parte, ancorché asseverata, è priva di efficacia probatoria e vale al più come indizio, mentre le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova del valore venale. L’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che esclude dal criterio della stima diretta gli impianti funzionali al processo produttivo, si innesta sulla procedura DOCFA senza mutare il regime degli oneri probatori.

Il Fatto

Una banca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, confermando la legittimità di un avviso di rettifica catastale. L’atto rideterminava la rendita di un fabbricato destinato a sede bancaria, elevandola da un valore iniziale a uno più che doppio, all’esito di una procedura DOCFA presentata dalla stessa contribuente per una diversa distribuzione degli ambienti interni.

Il giudice di appello aveva fondato la conferma sulla stima diretta dell’immobile e sul confronto con i dati di una precedente procedura DOCFA e con la rendita di un immobile similare adiacente, sede di una filiale della Banca d’Italia. La società ricorrente ha articolato sette motivi, contestando la distribuzione dell’onere probatorio, la motivazione della sentenza, l’utilizzabilità dei valori OMI e l’omessa disamina di fatti ritenuti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla ripartizione dell’onere probatorio, la Suprema Corte riafferma il principio consolidato: nelle controversie sulla attendibilità del classamento, l’amministrazione finanziaria deve provare gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa, ma il giudice del merito non può trarre la prova positiva dall’insuccesso probatorio del contribuente. La Corte verifica però che il giudice di appello non ha invertito l’onere, avendo anzi riconosciuto che l’Ufficio aveva sufficientemente dimostrato la fondatezza della rettifica.

Sul secondo motivo, la doglianza di motivazione apparente viene riqualificata nei corretti termini di violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ribadisce che la motivazione manca quando è costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio, ma nel caso concreto la sentenza impugnata risulta adeguata, avendo analizzato gli elementi addotti dalla contribuente.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: la censura attiene a un vizio dell’atto impositivo non denunciato nel ricorso originario, con conseguente violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. Nel merito, la Corte esclude la pertinenza del richiamo all’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, che sottrae alla stima diretta solo gli elementi funzionali al processo produttivo: la ricorrente non ha dedotto né provato che la dichiarazione DOCFA comprendesse impianti riconducibili all’attività bancaria.

Sul quarto motivo, la Corte conferma che la perizia stragiudiziale di parte costituisce mera allegazione difensiva, priva di efficacia probatoria, e che le quotazioni OMI conducono solo a indicazioni di valore di larga massima, non idonee a rettificare il valore dell’immobile. Il quinto, sesto e settimo motivo sono inammissibili, risolvendosi in una sollecitazione alla rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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