Rettifica catastale, IMU e sanzione per omesso versamento (Cass. civ. Sez. V n. 21321 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rendita catastale risultante da una dichiarazione di variazione presentata con procedura docfa, divenuta definitiva per effetto del giudicato formatosi sull’impugnazione dell’atto di attribuzione, costituisce l’unico dato utilizzabile dall’ente impositore ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno di imposizione successivo alla sua annotazione. Il riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, va inteso come riferimento alle rendite legittimamente vigenti. L’omesso versamento del maggiore tributo, nel termine assegnato con l’avviso di accertamento, integra la fattispecie sanzionatoria dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471/1997, applicabile anche ai tributi locali. In tema di elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza del contribuente, con presunzione di colpa a fronte della condotta cosciente e volontaria.
Il Fatto
La società proprietaria di cinque unità immobiliari riceveva dal Comune un avviso di accertamento per l’IMU relativa all’anno 2017, fondato sulla rendita catastale rettificata. La contribuente impugnava l’atto. Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione limitatamente alle sanzioni applicate.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello del Comune, riformando la decisione e confermando la legittimità della maggiore imposta e delle sanzioni. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione della disciplina sulla rendita catastale applicabile, erroneità del riferimento temporale della rendita e omesso esame di un giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione. La motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Nel caso concreto, il giudice del gravame ha dato compiutamente conto delle ragioni decisorie e non ha omesso di esaminare la questione dell’importo liquidato, essendosi formato sul punto un giudicato interno per difetto di appello incidentale.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono anch’essi respinti. La Corte ribadisce la regola generale dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, riprodotta per l’IMU dall’art. 13, comma 4, d.l. n. 201/2011: le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia dall’anno d’imposta successivo a quello dell’annotazione. Tale regola patisce eccezione solo se le variazioni costituiscono correzioni di errori materiali o conseguano a modificazioni dichiarate dallo stesso contribuente, trovando in tal caso applicazione dalla data della dichiarazione.
La Corte chiarisce che il richiamo alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione riguarda le rendite legittimamente vigenti. Quando la rendita sia stata rettificata a seguito di giudicato, la sentenza che ne determina la misura rappresenta l’unico dato da considerare, retroagendo gli effetti del provvedimento giurisdizionale al momento della domanda. Nel caso in esame, la nuova rendita si era consolidata col giudicato per un periodo d’imposta successivo alla dichiarazione di variazione, con utilizzazione legittima da parte dell’ente impositore.
Quanto alla sanzione, essa rinviene fondamento nella legittima utilizzazione della rendita rettificata e nell’omesso versamento del tributo nel termine di sessanta giorni dall’avviso. La disposizione dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471/1997, di carattere generale, è applicabile anche ai tributi locali. La ricorrente non aveva dedotto di aver versato il maggiore tributo. Sull’elemento soggettivo, la Corte richiama l’art. 5, d.lgs. n. 472/1997: è sufficiente la consapevolezza del contribuente, con presunzione di colpa a fronte di una condotta cosciente e volontaria.
Il quarto motivo è dichiarato inammissibile. La parte non dà conto del dedotto giudicato esterno, limitandosi a richiamare la pronuncia di primo grado che a sua volta non lo argomenta. La sentenza invocata non è passata in giudicato, risultando pendente davanti alla Corte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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