Prova della cessione in blocco ex art. 58 TUB (Cass. civ. Sez. III n. 21279 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la pubblicazione può rivestire solo un valore indiziario, specialmente se effettuata su iniziativa della parte cedente. In tema di società di capitali, l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, o il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità, ma, al più, di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; alla società è riconosciuto il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica o una delibera autorizzativa. L’intervento del successore a titolo particolare in appello è soggetto al termine di cui all’art. 268 cod. proc. civ., sicché è inammissibile se compiuto dopo la precisazione delle conclusioni.

Il Fatto

Quattro società avevano prestato garanzie ipotecarie a favore di una banca, a tutela di un credito vantato verso una terza società finanziata. Convenuta in giudizio la banca creditrice, le garanti ne domandavano la declaratoria di nullità, o comunque di inefficacia, e l’accertamento dell’illegittima duplicazione dei tassi applicati al rapporto. La società finanziata, dichiarata fallita dopo l’intervento in giudizio, vedeva riassumere il processo dalle odierne ricorrenti, acquirenti dal fallimento delle pretese creditorie e del diritto di sostituirsi processualmente alla curatela.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame. In appello si costituivano, quali asserite cessionarie del credito della banca originaria, una prima società e, dopo la precisazione delle conclusioni, la sua mandataria, depositando tardivamente l’integrale avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le attrici propongono ricorso per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte seziona il ricorso distinguendo i motivi infondati da quelli fondati. Quanto alla dedotta nullità della sentenza per omessa indicazione in epigrafe di una delle parti, il Collegio richiama il principio per cui l’omissione rileva solo in presenza di una incertezza assoluta, non eliminabile dalla lettura dell’intero provvedimento; diversamente, si tratta di mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Analogamente, la mancata formale declaratoria di contumacia non è causa di nullità quando il contraddittorio sia stato ritualmente costituito.

Fondato è invece il terzo motivo. La Corte afferma che anche per il successore a titolo particolare opera la regola dell’art. 268 cod. proc. civ., applicabile in appello ai sensi dell’art. 359 cod. proc. civ.: l’intervento può avvenire sino a quando non siano precisate le conclusioni. Il limite temporale non era stato rispettato, sicché l’intervento era inammissibile. Di conseguenza, la mandataria non poteva produrre il documento destinato a comprovare che il credito controverso era stato ceduto.

Parimenti fondato è il quarto motivo: esaurita la fase di trattazione con la precisazione delle conclusioni, nelle memorie successive non sono ammissibili produzioni documentali, perché ciò determinerebbe un’insanabile violazione del contraddittorio.

Sesto e settimo motivo, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte ribadisce che, nella cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la notificazione della cessione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale non è prova sufficiente allorché il debitore contesti l’esistenza dei contratti, dovendo il giudice compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale la pubblicazione assume solo valore indiziario. Erra dunque la sentenza impugnata nell’aver ritenuto raggiunta la prova sulla sola base delle risultanze della Gazzetta Ufficiale.

Infine, il nono motivo è rigettato. In tema societario, anche nel regime anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, l’atto eccedente l’oggetto sociale non è nullo, ma al più inefficace e opponibile; la società può far propri gli effetti ex tunc mediante ratifica o delibera autorizzativa, che impegna la società alla condotta esecutiva dell’organo di gestione.

Il ricorso è accolto quanto ai motivi terzo, quarto, sesto e settimo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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