Commissario ad acta e penalità di mora per l’esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 2203 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’attuazione di qualsiasi giudicato, anche se proveniente dal giudice ordinario e avente ad oggetto obblighi di pagamento di somme di denaro gravanti sulla pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità riferibile a ogni procedura esecutiva attivata nei confronti della p.a., incluso il giudizio di ottemperanza. In caso di perdurante inadempimento il giudice nomina il commissario ad acta e, su richiesta di parte, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Con una sentenza della Corte di Appello, Sezione Lavoro, il Comune di Villa Literno è stato condannato al pagamento in favore del lavoratore delle somme di euro 59.367,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, e di euro 8.963,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori. La pronuncia è passata in giudicato il 17 febbraio 2025.
Il lavoratore ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato. Con distinto ricorso il difensore, antistatario, ha chiesto separatamente l’attuazione della medesima sentenza nella parte relativa alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 10.953,00. Il Comune non si è costituito in giudizio. I due ricorsi, proposti davanti al TAR Campania, sono stati riuniti d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando si tratti di ottenere l’adempimento dell’obbligo della p.a. di conformarsi al giudicato. La competenza territoriale spetta al Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata al Comune, con attestazione di conformità ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. Il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria della Corte di Appello. Dalla notifica del titolo esecutivo alla proposizione dei ricorsi sono ampiamente decorsi i centoventi giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione di procedibilità riferibile a qualsiasi procedura esecutiva nei confronti della p.a., incluso il giudizio di ottemperanza.
I ricorsi sono stati dichiarati ammissibili e fondati. L’obbligo di eseguire le sentenze passate in giudicato è corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del canone di buon andamento ex art. 97 Cost. L’inerzia del Comune, nonostante i reiterati solleciti, è stata ritenuta ingiustificata e sanzionata con i rimedi dell’art. 114 c.p.a. Il Collegio ha quindi ordinato il pagamento delle somme e delle spese, nominando il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato la modifica dell’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che ha precisato come l’astreinte non possa considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’istituto assolve a una funzione sanzionatoria e non risarcitoria, volta a coartare l’adempimento. La penalità è stata quindi quantificata nella misura corrispondente all’interesse legale, decorrendo dalla notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, non oltre la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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