Esecuzione della sentenza di rimborso del contributo unificato dichiarata adempiuta (TAR Puglia n. 874 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’incidente di esecuzione ex art. 112 cod. proc. amm. è volto a ottenere l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato. L’avvenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, delle somme oggetto della pronuncia da eseguire, comprovato in giudizio, determina il venir meno dell’iniziale inottemperanza. Ne consegue la declaratoria di non luogo a provvedere sull’incidente, atteso che l’interesse alla tutela esecutiva risulta integralmente soddisfatto. Le spese della fase esecutiva possono essere compensate quando ricorrono giustificate ragioni, desumibili dall’evoluzione complessiva della vicenda e dal carattere non contenzioso della fase stessa.

Il Fatto

Il ricorrente, soccombente in un precedente giudizio, aveva ottenuto una sentenza favorevole di questa Sezione, pubblicata nel 2022, con cui era stato riconosciuto il diritto al rimborso del contributo unificato. Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, la parte interessata proponeva incidente di esecuzione al fine di ottenere l’esecuzione coattiva della pronuncia, specificamente quanto al pagamento delle somme dovute.

Nel corso del giudizio, la difesa erariale depositava la nota della Corte d’Appello competente con cui si dava atto dell’avvenuto pagamento delle somme oggetto della richiesta esecutiva. L’adempimento tardivo, ma integrale, realizzava così l’interesse sotteso all’incidente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’incidente di esecuzione era stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza, con specifico riferimento al rimborso del contributo unificato. La verifica circa la fondatezza della richiesta andava quindi condotta avendo riguardo alla sussistenza, in capo all’Amministrazione, dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato e al suo eventuale inadempimento.

Con la produzione in giudizio della nota di avvenuto pagamento, l’Amministrazione ha dimostrato di aver dato corso all’esecuzione della pronuncia, facendo venire meno la situazione di inottemperanza che aveva legittimato l’instaurazione della fase esecutiva. L’adempimento, benché successivo alla proposizione del ricorso, ha integrato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse alla tutela esecutiva.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere sull’incidente, non residuando alcuna utilità da attribuire alla parte ricorrente. Quanto alle spese della fase processuale, è stata disposta la compensazione, ravvisando giustificate ragioni nell’evoluzione complessiva della vicenda e nella natura non contenziosa della fase stessa, conclusioni coerenti con la funzione satisfattiva dell’istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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