Mancata opposizione al decreto ingiuntivo non responsabilizza il dirigente comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 96 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per il danno erariale derivante dalla mancata opposizione a un decreto ingiuntivo notificato all’ente locale, l’obbligo di servizio relativo alla gestione del contenzioso non può essere imputato al dirigente del settore tecnico quando il regolamento interno attribuisce tale competenza al settore affari generali. La circostanza che il settore tecnico debba rendere una relazione istruttoria non implica che il suo responsabile sia gravato dell’onere di attivare l’opposizione, né che debba valutare la fondatezza dell’eccezione di competenza fondata sulla clausola compromissoria. La tempestività dell’opposizione dipende dal settore competente, che deve richiedere l’istruttoria e sollecitare l’ufficio tecnico. L’assenza di un obbligo giuridico in capo al dirigente del settore tecnico esclude il nesso causale tra la sua condotta e il pregiudizio erariale, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria ex art. 31, comma 2, c.g.c.
Il Fatto
La Procura Regionale aveva convenuto in giudizio la responsabile del Settore Gestione del Territorio di un Comune, imputandole la gestione negligente di una vertenza con una professionista esterna, culminata nella mancata opposizione a un decreto ingiuntivo e nella conseguente liquidazione di somme maggiorate da interessi e rivalutazione. La notizia di danno era emersa dal riconoscimento di un debito fuori bilancio per dare esecuzione al provvedimento monitorio.
Secondo l’accusa, la dirigente, in servizio dal 2015, era rimasta inerte nelle interlocuzioni con la professionista e, alla notifica del decreto ingiuntivo del maggio 2022, aveva trasmesso la relazione istruttoria quando il termine per l’opposizione era già spirato. Il danno era quantificato nella differenza tra la somma versata in via transattiva e la sorte capitale riconosciuta dal provvedimento monitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ancorato il carico eziologico del pregiudizio alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, escludendo che la mancata definizione transattiva potesse integrare una colpa grave dell’amministrazione: le posizioni erano distanti e difficilmente conciliabili già dal 2013, quando il contenzioso era insorto.
La Sezione ha quindi verificato la sussistenza dell’obbligo di servizio violato alla luce del regolamento interno dell’ente, che affidava la gestione del contenzioso al Settore Affari Generali. Il dato regolamentare, comprovato dalla circostanza che il parere di regolarità tecnica sulla delibera di resistenza era stato reso da quel settore, escludeva che la mancata opposizione potesse essere imputata alla dirigente del settore tecnico.
Il Collegio ha precisato che la relazione istruttoria dovuta dall’ufficio tecnico non poteva trasformarsi in un onere di attivazione del giudizio di opposizione: le tempistiche processuali dovevano essere governate dal settore competente, che avrebbe dovuto richiedere e sollecitare l’istruttoria. L’opposizione al decreto ingiuntivo trovava peraltro valida giustificazione nella clausola compromissoria apposta al contratto del 1999, la cui valutazione esulava dalle competenze tecniche della convenuta. In assenza di un obbligo giuridico, è stato escluso il nesso causale tra la condotta e il danno, con conseguente rigetto della domanda.
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Nota della Redazione
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