Esecuzione del giudicato sulla carta docente: termine e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 464 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario rimasta inottemperata, accerta la sussistenza dei presupposti del rimedio quando l’amministrazione non abbia provveduto nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. L’inerzia non contestata e il passaggio in giudicato della pronuncia, comprovato da certificazione della cancelleria, giustificano l’accoglimento della domanda. Il tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, senza liquidazione di compenso quando le funzioni siano affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione era stato condannato a rendere disponibile la carta docente con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Chiede quindi che sia ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che il ricorrente ha esperito il rimedio dell’esecuzione del giudicato disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., invocando l’ottemperanza alla pronuncia del giudice ordinario. La questione riguarda la verifica dei presupposti processuali e sostanziali del ricorso.

Il tribunale osserva che l’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento e non si è neppure costituita. Da ciò trae conferma della sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio.

Il collegio verifica inoltre il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto, poiché la sentenza è stata notificata in data 11 giugno 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede reale dell’amministrazione debitrice.

In accoglimento della domanda, il tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente direzione ministeriale o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *