Reversibilità della pensione di inabilità richiesta dal dante causa deceduto in istruttoria (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 308 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 è reversibile ai superstiti non soltanto quando il trattamento sia stato già concesso al dante causa, ma anche quando il decesso sopravvenga nel corso dell’istruttoria, sempre che il de cuius abbia presentato la relativa domanda. In tale ipotesi il giudice accerta postumamente il requisito sanitario, avvalendosi del parere dell’organo peritale. L’INPS è il legittimo contraddittore della domanda di reversibilità e non può sottrarsi invocando il difetto di legittimazione passiva per la mancata trasmissione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, del verbale medico attestante il requisito. Riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità, sorge automaticamente in capo agli eredi il diritto al trattamento di reversibilità.
Il Fatto
Una insegnante a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia chiedeva nel maggio 2020 di essere sottoposta a visita medico-legale per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, producendo la certificazione della Commissione medica INPS che già le riconosceva una inabilità lavorativa totale e permanente. La procedura non giungeva a conclusione perché l’interessata decedeva nel luglio 2020. Il coniuge, nell’interesse proprio e dei figli, chiedeva l’accertamento postumo del requisito sanitario ai fini del trattamento di inabilità del dante causa.
La Commissione medica di verifica segnalava la mancata esibizione del certificato ritenuto obbligatorio. Gli eredi, a seguito della declinatoria di giurisdizione del Giudice ordinario, adivano la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità della de cuius e, in via derivata, il trattamento di reversibilità, con condanna dell’ente previdenziale ai ratei maturati, rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
L’INPS eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non poter rispondere della domanda di pensione di inabilità non essendo stato trasmesso dall’amministrazione di appartenenza alcun verbale attestante il requisito sanitario. La Corte respinge l’eccezione: l’ente previdenziale è il destinatario della richiesta di reversibilità e, dunque, il legittimo contraddittore nel giudizio.
Nel merito il giudice ricostruisce la disciplina. La pensione di inabilità compete al lavoratore che si trovi nella assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio e che sia cessato da ogni impiego. La decorrenza è fissata alla data di risoluzione del rapporto ovvero al primo giorno del mese successivo alla domanda, se presentata dopo la cessazione. La prestazione è reversibile ai superstiti a condizione che il trattamento sia già stato concesso al dante causa oppure, come nel caso esaminato, che il decesso si verifichi nel corso dell’istruttoria, previa presentazione dell’istanza da parte del de cuius.
Sull’accertamento del requisito sanitario la Corte ottempera alla propria precedente ordinanza n. 43/2024, con cui aveva richiesto alla Commissione medico-legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti un motivato parere sulla sussistenza della inabilità in capo alla defunta ai fini del riconoscimento della pensione dalla data della domanda amministrativa. Il parere, depositato il 10.7.2025, conclude per la sussistenza del requisito.
Il giudice condivide integralmente le valutazioni dell’organo peritale, fondate su attendibili elementi di fatto, convincenti argomentazioni logico-giuridiche e adeguato supporto medico-scientifico, non emergendo dalle difese dell’amministrazione elementi per un diverso convincimento. Accoglie quindi il ricorso: riconosce il diritto postumo della dante causa al trattamento di inabilità a decorrere dal 1.6.2020 e accerta in favore degli eredi il diritto alla reversibilità dal decesso, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, rivalutazione e interessi legali nei limiti del cumulo parziale. Liquida le spese a carico dell’INPS in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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