Estinzione del reato per morte del reo e annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 9219 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo. L’esistenza in vita dell’imputato costituisce presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale; pertanto, una volta intervenuto il decesso, risulta esaurito il sottostante rapporto processuale ed è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18 settembre 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato al contribuente la pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di arresto ed euro ottocento di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, per i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada.
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo violazione di legge per non avere il giudice correttamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. In particolare, dopo aver ritenuto la continuazione tra le due contravvenzioni, il Tribunale aveva determinato la durata della sospensione in anni due, laddove avrebbe dovuto applicare la disciplina del cumulo materiale delle sanzioni previste dalle due differenti fattispecie.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione osserva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte del reo, ai sensi dell’art. 150 cod. pen. Alla comunicazione inviata dal difensore di fiducia dell’imputato in data 14 gennaio 2026 era allegato certificato dell’ufficiale dello stato civile del Comune di Gussago da cui risultava il decesso, avvenuto il 13 novembre 2025.
Il Collegio rileva che la morte dell’imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l’enunciazione della relativa causa nel dispositivo. L’esistenza in vita dell’imputato funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 49783 del 24/09/2009.
La Corte precisa che, una volta intervenuto il decesso, risulta esaurito il sottostante rapporto processuale – sia penale che civile – ed è preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In tal senso depone un consolidato orientamento giurisprudenziale, citato in motivazione.
L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell’imputato.
Nota della Redazione
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