Ottemperanza del giudice del lavoro e limiti cognitivi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1111 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo svolge una mera attività esecutiva ed è rigidamente vincolato al comando contenuto nel titolo. Egli non può integrare la decisione civile né procedere a quella precisazione del giudicato che caratterizza l’esecuzione delle sentenze amministrative, perché difetta di giurisdizione sul rapporto sottostante. Ne consegue che, a fronte di una statuizione che quantifica esattamente le somme dovute, è inammissibile la richiesta di rivalutazione monetaria. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice ne valuta discrezionalmente i presupposti, anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica del debitore pubblico.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza pubblicata il 17 aprile 2024, ha dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo e alla rifusione delle spese.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata in data 18 aprile 2024, è rimasta ineseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rivalutazione dell’importo. Il Ministero si è costituito senza articolare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale il 23 settembre 2024; la notifica risale al 18 aprile 2024 ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Quanto all’individuazione del titolo, la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento. Ha pertanto ordinato al Ministero di corrispondere la somma di € 500,00 mediante emissione della carta elettronica, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

È stata invece respinta la domanda di rivalutazione. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il giudice dell’ottemperanza, davanti a statuizioni del giudice civile, non può dar vita a quella integrazione del giudicato tipica dell’esecuzione delle sentenze amministrative, perché altrimenti sindacherebbe il rapporto sottostante in difetto di giurisdizione. A fronte di una statuizione che quantifica esattamente le somme, egli deve attenersi rigidamente al titolo (richiamate, tra le altre, TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 3657/2024).

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale osserva che l’istituto non è precluso nei confronti della P.A., ma la sua applicazione e graduazione sono rimesse a un ampio potere discrezionale. Richiamata l’Ad. Plen. n. 15/2014, il Collegio sottolinea che le peculiari condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e la crisi della finanza pubblica, integranti fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ., giustificano nel concreto la mancata condanna all’astreinte.

Il Tribunale ha inoltre nominato, sin d’ora, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, senza compenso e con facoltà di subdelega, destinato a operare, su istanza di parte, in caso di inottemperanza oltre il termine assegnato. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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