Revisione della patente: la mancata comunicazione di avvio non vizia se l’interessato conosce i fatti (TAR Lombardia n. 1163 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d.lgs. n. 285/1992, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento allorché l’interessato sia comunque venuto a conoscenza delle vicende che hanno condotto all’apertura del procedimento, dovendosi applicare canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico. Il provvedimento di revisione risulta adeguatamente motivato per relationem, ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, quando richiami una comunicazione della polizia locale che elenchi specifiche e reiterate condotte di guida pericolosa, regolarmente contestate. L’annullamento per silentium dei verbali di contestazione, ai sensi dell’art. 204, comma 1-bis, C.d.S., impedisce l’applicazione della sanzione pecuniaria ma non elide l’accertamento dei fatti in essi contenuto, che resta utilizzabile ad altri fini in sede amministrativa. Il giudizio positivo di idoneità psicofisica non fa venire meno il distinto giudizio di inidoneità tecnica, che legittima la revisione anche quando la condotta del conducente ingeneri un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile aveva disposto la revisione della patente di guida, ex art. 128 C.d.S., richiamando una segnalazione della Polizia Locale relativa a un episodio in cui la donna, dopo un incidente in un parcheggio, era stata condotta al pronto soccorso e sottoposta a valutazione psichiatrica. Con motivi aggiunti impugnava anche il successivo rigetto dell’istanza di riesame.
La ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale per la mancata comunicazione di avvio, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la revisione, alla luce dell’intervenuto accertamento dell’idoneità psicofisica sino al 2027 e dell’annullamento di gran parte dei verbali di contestazione a seguito di ricorso gerarchico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame come atto non integralmente sostitutivo del precedente, ma confermativo-integrativo, con conseguente permanenza dell’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo.
Nel merito, ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiamando il consolidato orientamento per cui la partecipazione non va applicata meccanicamente e la comunicazione è superflua quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza delle vicende. Nel caso di specie, la ricorrente era a conoscenza degli episodi e dei verbali posti a base della revisione, regolarmente notificati.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio ha escluso la censura, evidenziando che il provvedimento era motivato per relationem alla comunicazione della Polizia Locale, la quale indicava numerose condotte pericolose (guida contromano, mancato arresto all’alt, guida senza cintura, passaggio con il rosso). La motivazione per relationem è stata ritenuta sussistente anche per il provvedimento confermativo, che richiamava le successive relazioni della Polizia Locale.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’annullamento per silentium dei verbali ex art. 204, comma 1-bis, C.d.S. non cancella l’accertamento dei fatti, ancorché non siano applicabili le sanzioni pecuniarie. Dalla documentazione in atti residuavano comunque verbali non annullati, attestanti gravi e reiterate violazioni, quali la guida contromano e il mancato arresto all’alt.
Infine, il giudizio positivo di idoneità psicofisica non è dirimente, poiché la revisione si fonda anche sull’accertata inidoneità tecnica, desumibile dalla reiterazione di condotte di guida pericolosa che ingenerano un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite per la fase di merito.
Nota della Redazione
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