Concessione suolo pubblico stagionale: improcedibile il ricorso, infondata l’azione risarcitoria (TAR Campania n. 3287 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario di un bene pubblico comunale non è titolare di alcun diritto di insistenza né di alcuna aspettativa al rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza del rapporto. Il diniego di rinnovo, nei limiti della ragionevolezza dell’agire amministrativo, è parificabile al rigetto di un’ordinaria istanza di concessione, con facoltà dell’ente locale di non procedere al rinnovo ove ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone all’Amministrazione una formale e analitica confutazione delle osservazioni del privato, essendo sufficiente che il provvedimento finale ne tenga almeno sinteticamente conto con motivazione complessivamente esaustiva. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di assoluta identità di situazioni di fatto. Il risarcimento del danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo presuppone la spettanza del bene della vita e non è autonomamente risarcibile l’interesse procedimentale al rispetto dei termini.

Il Fatto

La Società ricorrente, già titolare di concessioni stagionali per l’occupazione di aree pubbliche antistanti un esercizio di somministrazione in un borgo marinaro, presentava istanza di rinnovo di una di esse, relativa a circa 25 mq sul lato mare. Il Comune, con provvedimento di diniego, respingeva l’istanza sulla base di un parere sfavorevole della Polizia Municipale per profili di viabilità e sicurezza.

La Società impugnava il diniego davanti al TAR, che con ordinanza cautelare n. 1469 del 04.07.2025 accoglieva l’istanza sospendendo il provvedimento ai fini del riesame, previa attivazione dell’interlocuzione infraprocedimentale. Dopo il preavviso di rigetto e la memoria di parte, il Comune acquisiva ulteriori pareri e adottava una nuova determinazione di rigetto, impugnata con motivi aggiunti, unitamente a una domanda risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, poiché l’Amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, ha riesaminato l’istanza adottando un nuovo diniego, sul quale si è traslato l’interesse della ricorrente.

I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse quanto alla domanda di annullamento: la concessione richiesta aveva carattere stagionale per un periodo ormai decorso, e la Società aveva nel frattempo presentato una nuova istanza per la stagione successiva, cosicché dall’annullamento del secondo diniego non avrebbe tratto alcuna utilità concreta. Viene invece scrutinata, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., la domanda di accertamento dell’illegittimità, sussistendo l’interesse ai fini risarcitori.

Nel merito, il Collegio ritiene infondata la censura di elusione del dictum cautelare: dopo l’ordinanza il Comune ha inviato il preavviso di rigetto, ha preso atto della memoria e della relazione tecnica di parte, ha richiesto due ulteriori pareri alla Polizia Municipale e solo all’esito ha riesercitato il proprio potere con un nuovo provvedimento, tenuto conto dei pareri sfavorevoli ancorché non vincolanti. Quanto all’art. 10-bis legge n. 241/1990, la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2026 del 2019) esclude la necessità di analitica confutazione delle osservazioni, ritenendo sufficiente una motivazione sintetica ma complessivamente coerente, ravvisata nel caso di specie.

Il vizio di disparità di trattamento è escluso, non essendo dimostrata la dedotta identità di situazioni di fatto: le occupazioni assunte a confronto insistono su aree diametralmente opposte o su un lato caratterizzato da arenile, al di fuori della banchina di ormeggio. Il Collegio richiama l’orientamento per cui, scaduta la concessione, non sussiste alcun diritto di insistenza né aspettativa al rinnovo, potendo l’ente destinare il bene a usi più coerenti con l’interesse pubblico, qui individuato nella tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione.

Da ciò consegue il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo l’illegittimità dell’azione amministrativa. Quanto al danno da ritardo, il Collegio richiama l’insegnamento (TAR Puglia, Lecce, Sezione III, n. 923 del 2016, che cita Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1371 del 2016) per cui il risarcimento presuppone la spettanza del bene della vita; nè la ricorrente ha azionato il diritto all’indennizzo ex art. 2-bis legge n. 241/1990, che disciplina le conseguenze del ritardo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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