Compartecipazione alle rette RSD e limite invalicabile dell’ISEE (TAR Lombardia n. 1166 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle prestazioni sociosanitarie residenziali a favore di persone con disabilità, la disciplina dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 costituisce un limite invalicabile alla determinazione della compartecipazione al costo del servizio: all’utente non può essere imposto un onere eccedente l’indicatore della sua situazione economica equivalente. Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, l’ISEE sociosanitario va calcolato esclusivamente con riferimento alla situazione del beneficiario, del coniuge e dei figli minori o maggiorenni conviventi secondo le regole dell’art. 6 del D.P.C.M. citato, con esclusione di ogni altro familiare. È illegittima la delibera comunale che, richiamando la categoria della “famiglia”, ponga a carico di soggetti diversi dal disabile (quali i fratelli) oneri economici per l’integrazione della retta, nonché la determinazione che includa nel reddito disponibile trattamenti assistenziali esenti IRPEF, come l’indennità di accompagnamento, in contrasto con l’art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016.
Il Fatto
Un soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa, sottoposto ad amministrazione di sostegno e inserito dal 2023 in una residenza sociosanitaria per disabili (RSD), vedeva aumentare la retta del servizio al netto del contributo regionale. Il Comune, con le delibere di recepimento del Regolamento d’Ambito e di approvazione del sistema tariffario, aveva adottato criteri di compartecipazione basati su fasce di contribuzione per scaglioni ISEE, già annullati da una precedente sentenza del TAR. Nonostante l’ISEE dell’utente attestasse una capacità contributiva di poche migliaia di euro, la responsabile del servizio sociale comunale determinava la quota a carico del disabile in misura fissa e annuale, ponendo altresì oneri economici a carico della sua “famiglia” — e quindi della sorella amministratrice di sostegno —, in relazione sia all’anno 2025 sia all’anno 2026, con provvedimenti impugnati con ricorso principale e motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione a ricorrere della sorella del disabile, in proprio e quale amministratore di sostegno, atteso che i provvedimenti impugnati ponevano in capo alla medesima, in quanto rientrante nella categoria “famiglia”, oneri economici diretti, ravvisandosi una posizione giuridica qualificata e differenziata. Ha invece disatteso la censura di incompetenza riferita alle note comunali, rilevando che l’eventuale assenza di criteri predeterminati nell’atto presupposto potrebbe al più integrare un vizio di eccesso di potere, non certo un difetto di attribuzione.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 25 della legge n. 328/2000 e l’art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, che qualifica l’ISEE come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Ha quindi interpretato l’art. 24 dell’Allegato 1 al Regolamento d’Ambito — che fa riferimento alla “differenza tra il valore della quota sociale e il quantum autonomamente sostenibile dall’utenza, sulla base del progetto individualizzato” — in senso conforme alla normativa statale, leggendolo alla luce degli artt. 15 e 22 del medesimo Regolamento, che richiamano espressamente la disciplina ISEE e l’art. 6, comma 3, del D.P.C.M. citato. In tale ottica, la determinazione del quantum sostenibile resta ancorata all’ISEE, sicché le disposizioni regolamentari e tariffarie impugnate non sono state ritenute in contrasto con le fonti sovraordinate.
L’illegittimità è stata invece ravvisata nelle note del responsabile del servizio sociale del Comune. Queste, secondo il TAR, hanno violato sia i principi di ragionevolezza e proporzionalità — imponendo all’utente importi (euro 18.000,00 annui) che questi non poteva sostenere —, sia la disciplina settoriale, atteso che l’ISEE dell’utente costituisce un limite invalicabile di imposizione. Richiamando la costante giurisprudenza secondo cui non è consentito ai Comuni derogare alla disciplina statale sull’ISEE, la Sezione ha evidenziato che la quota posta a carico del disabile eccedeva di oltre tre volte l’indicatore (euro 4.759,53 per il 2025; euro 5.088,67 per il 2026) e che, non avendo questi né coniuge né figli, alcun altro familiare avrebbe dovuto concorrere all’integrazione della retta. Il Collegio ha pertanto annullato le note, ordinando al Comune di rideterminare la propria quota di compartecipazione per entrambe le annualità, nel rispetto dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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