Escussione della cauzione definitiva e omessa allegazione della deduzione nei gradi di merito (Cass. civ. Sez. 1 n. 4788 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cauzione definitiva prestata a garanzia dell’adempimento di un contratto di appalto di lavori pubblici, la relativa polizza può essere validamente qualificata come contratto autonomo di garanzia alla luce degli elementi testuali e del comportamento delle parti, con la conseguenza che la sua escussione non richiede la prova del danno subito dal beneficiario. È inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una questione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata, senza allegare la sua deduzione nei gradi di merito e senza indicare l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto. Parimenti inammissibile, ex art. 348-ter c.p.c., è la censura di omesso esame di fatti decisivi quando la decisione d’appello non si sia discostata dal ragionamento del primo giudice e il ricorrente non abbia indicato le ragioni di diversità tra le due decisioni. La censura della qualificazione giuridica di una garanzia impone, inoltre, di contestare il procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito, nei limiti consentiti in sede di legittimità.

Il Fatto

La società appaltatrice, unitamente ai coobbligati, agiva in giudizio nei confronti della committente e della compagnia assicurativa, contestando la legittimità dell’escussione della polizza prestata a garanzia dell’appalto. In particolare, la società deduceva l’illegittimo incameramento dell’intero massimale da parte della stazione appaltante, domandando la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della committente e la condanna alla restituzione delle somme incamerate.

Il tribunale rigettava integralmente le domande, dichiarando legittima l’escussione nei limiti della somma ridotta in sede cautelare. La corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, qualificava la polizza come contratto autonomo di garanzia, escludendo che l’escussione fosse avvenuta in violazione della buona fede, attesa la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice. Avverso tale sentenza la società e i coobbligati proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che il primo motivo di ricorso era inammissibile per una pluralità di ragioni. In primo luogo, il profilo dedotto non risultava affrontato nella decisione impugnata, né i ricorrenti avevano allegato la sua deduzione nei precedenti gradi di giudizio, indicando l’atto processuale in cui sarebbe avvenuta. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso, precisando che i motivi devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti la prospettazione di questioni nuove in sede di legittimità.

In secondo luogo, la censura relativa alla qualificazione della garanzia non contestava il procedimento interpretativo alla base del giudizio della corte territoriale, che aveva debitamente motivato la riconducibilità della pattuizione al contratto autonomo di garanzia sulla base di una pluralità di elementi testuali. La Corte ha quindi ribadito che la censura della qualificazione giuridica richiede la contestazione dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.

In terzo luogo, la Corte ha applicato l’art. 360-bis, n. 1), c.p.c., rilevando che la decisione impugnata si era conformata a un costante orientamento di legittimità, che costituiva il vero oggetto delle critiche dei ricorrenti, senza che le deduzioni offrissero elementi concreti per confermare o mutare l’indirizzo. Il secondo motivo di ricorso è stato altresì dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., poiché la decisione d’appello non si era discostata dal ragionamento del giudice di primo grado e i ricorrenti non avevano indicato le ragioni di diversità tra le due decisioni.

Quanto al paragrafo sulle spese di lite, la Corte ha escluso che le relative deduzioni integrassero un autonomo motivo di impugnazione, trattandosi di una mera prospettazione alternativa e ipotetica, priva di autonomia rispetto all’eventuale accoglimento degli altri motivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti e della controricorrente, che aveva concluso per l’accoglimento del ricorso, alla rifusione delle spese in favore della stazione appaltante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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