Revisione della patente per singolo sinistro e discrezionalità tecnica (TAR Veneto n. 1085 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strada non ha natura sanzionatoria, ma cautelare e preventiva. Essa non presuppone l’accertamento definitivo di una responsabilità civile, penale o amministrativa, né la prova della perdita dei requisiti di idoneità, essendo sufficiente che da fatti determinati e oggettivamente apprezzabili sorga un dubbio ragionevole sulla persistente idoneità tecnica o psicofisica del conducente. Il provvedimento può fondarsi anche su un singolo episodio di guida, quando la dinamica, per gravità e caratteristiche concrete, sia tale da porre in dubbio la permanenza di tali requisiti. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica della sussistenza dei fatti, della sufficienza dell’istruttoria e della non manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Sezione coordinata della Motorizzazione civile di Rovigo ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285 del 1992, la revisione della patente di categoria B mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
Il provvedimento trae origine da un sinistro verificatosi il 19 marzo 2023. Secondo la segnalazione del Comando Stazione Carabinieri, il ricorrente, alla guida di un’autovettura su un tratto rettilineo a visuale libera, con fondo asciutto e in buone condizioni, sbandava in modo incontrollato, invadendo l’opposta corsia e terminando la corsa in un podere agricolo. Gli operanti non rilevavano tracce di frenata né fattori esterni idonei a spiegare l’evento. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 128 cod. strada, il difetto di istruttoria e di motivazione e la carenza dei presupposti della revisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione della misura: la revisione della patente non è sanzione, ma strumento di verifica a tutela della sicurezza della circolazione. L’Amministrazione esercita una discrezionalità tecnica, con la necessità di una motivazione non stereotipata, idonea a rendere percepibile il collegamento tra i fatti accertati e il dubbio posto a fondamento della misura.
Non è fondata, anzitutto, la censura secondo cui il caso non rientrerebbe in un’ipotesi di revisione obbligatoria. Proprio perché non si verte in una fattispecie automatica, l’Amministrazione doveva verificare se la dinamica concreta del sinistro bastasse a far sorgere il dubbio richiesto dalla norma. La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia individuato e conoscibile dall’interessato e contenga gli elementi di fatto posti a fondamento delle conclusioni, come nel caso del rapporto di polizia, che costituisce fonte istruttoria qualificata.
Nel merito, la dinamica accertata è oggettivamente compatibile con un deficit di controllo del mezzo e con una condotta di guida anomala, verificatasi in un contesto stradale ordinario. Il dato centrale non è la mera fuoriuscita di strada in astratto, ma il complesso delle circostanze: tratto rettilineo e libero, fondo asciutto, piena luce diurna, assenza di interferenze, nessuna traccia di frenata e conclusione violenta della traiettoria. Da tale insieme l’Amministrazione ha tratto un dubbio ragionevole sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida.
Non occorreva la previa contestazione di una violazione del Codice della strada, perché la revisione non è conseguenza afflittiva di un illecito, ma strumento di verifica. Non conducono a diversa conclusione le cause alternative allegate — colpo di sonno, malore, stanchezza, avaria — prive di supporto probatorio, né gli accertamenti tossicologici negativi, che riguardano profilo diverso, né l’idoneità sanitaria attestata dalla Commissione medica locale, che concerne il profilo psicofisico e non l’idoneità tecnica oggetto del provvedimento.
Quanto al tempo trascorso, il provvedimento ha funzione preventiva ma non è assimilabile a una misura cautelare urgente. In assenza di un termine perentorio, il decorso di alcuni mesi dal sinistro non consuma l’interesse pubblico alla verifica, né la mancanza di successivi incidenti dimostra l’insussistenza del dubbio. Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.