Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 82 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta con efficacia costitutiva il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto il cui contenuto è già determinato dal titolo esecutivo e dalle norme applicabili. L’entità delle somme calcolata dal creditore non è pertanto vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo, interessi legali e interessi di mora vanno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, l’azione esecutiva è legittimamente esperibile. Il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna il termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Un docente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, della somma di euro 500,00 annui, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari.

La sentenza, passata in giudicato come attestato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., è stata notificata il 10 giugno 2024, ma l’Amministrazione non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione di una somma per ogni ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dal debitore, e si fonda su titolo avente valore di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti.

Ne segue che i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella misura e nella decorrenza secondo il titolo e la legge, con richiamo agli artt. 1282 e ss. cod. civ. Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento, prima dell’avvio dell’azione coattiva.

Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Non sono invece dovute le somme relative a una voce richiesta dal ricorrente e non riconosciuta.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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