Astreinte negata per crisi della finanza pubblica nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1079 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica. Il giudice amministrativo, investito di ampio potere discrezionale, deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti della misura e graduarne l’importo, valutando le peculiari condizioni del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano una ragione ostativa che giustifica il diniego dell’astreinte, quale fatto notorio ex art. 115 cod. proc. civ.. Resta ferma la condanna dell’amministrazione inadempiente a dare esecuzione al giudicato, con nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante accreditamento della somma prevista per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.
Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito stabilito dal titolo, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione, come attestato dalla cancelleria.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultando contestato l’inadempimento del Ministero, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma sulla carta elettronica. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario.
La parte più significativa della pronuncia riguarda il diniego dell’astreinte. Il TAR richiama l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, secondo cui il giudice dell’ottemperanza deve considerare le peculiari condizioni del debitore pubblico, l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive e l’opportunità di non irrogare sanzioni troppo afflittive, calibrando l’eventuale misura in base ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Alla luce di tale indirizzo, il Collegio ha ritenuto che crisi della finanza pubblica e ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., come fatti notori. La domanda di condanna alla penalità di mora è stata pertanto respinta.
Le spese di lite, liquidate in favore della ricorrente, sono state distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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