Reviviscenza degli atti favorevoli e divieto di ultrapetizione del giudice (C.G.A.R.S. n. 389 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo annulla il provvedimento impugnato nei limiti della domanda e non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, c.p.a.. L’annullamento giurisdizionale dell’atto di autotutela, segnatamente quando sia fondato sull’esaurimento del potere per decorso del termine massimo, produce la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente rimossi, che riacquistano piena efficacia secondo il loro originario contenuto dispositivo. Il giudice che annulla l’autotutela ripristina la situazione giuridica preesistente, senza alcun potere di ridefinirla o modellarla restrittivamente. È pertanto ultrapetizione la statuizione con cui il giudice interpreta e circoscrive d’ufficio la portata degli atti reviviscenti, invadendo la sfera di discrezionalità riservata all’Amministrazione. Il provvedimento successivo adottato in via consequenziale all’atto di ritiro è affetto da illegittimità derivata e va annullato.

Il Fatto

La vicenda riguarda una unità immobiliare inserita in un complesso edilizio realizzato in forza di concessioni edilizie del 1989, assistite da pareri paesaggistici favorevoli. Successivamente il Comune autorizzò alcune varianti alle originarie concessioni senza acquisire il preventivo nulla osta paesaggistico e la Soprintendenza espresse parere negativo sulla relativa richiesta di sanatoria.

Il Condominio presentò poi istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge regionale Sicilia n. 16/2016 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004. All’esito dell’istruttoria la Soprintendenza adottò una perizia di stima e un parere favorevole, poi annullati in autotutela con nota del 14 giugno 2023, seguita dal diniego relativo alla posizione della singola proprietaria. Il TAR Sicilia accolse il ricorso limitatamente all’annullamento del provvedimento di autotutela, ritenendolo tardivo ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma respinse la domanda di annullamento del diniego successivo e precisò d’ufficio la portata degli atti favorevoli reviviscenti. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato e circoscrive il thema decidendum alla sola legittimità della statuizione con cui il TAR, dopo aver annullato l’autotutela, ha interpretato restrittivamente la portata degli atti tornati in vigore. La questione giuridica attiene all’eccesso di pronuncia per violazione dei limiti della domanda e del perimetro cognitivo del giudice di primo grado.

La censura è accolta. L’art. 34, comma 1, c.p.a. impone al giudice di annullare il provvedimento impugnato nei limiti della domanda; il comma 2 sancisce il divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della riserva di amministrazione, stabilendo che in nessun caso il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il sindacato giurisdizionale è volto a verificare la legittimità dell’esercizio del potere già manifestatosi, non a sostituirsi all’Amministrazione né a definire il contenuto di atti la cui efficacia è meramente ripristinata.

Una volta accertata l’illegittimità del provvedimento di ritiro per violazione del termine di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il sindacato doveva considerarsi esaurito. L’annullamento produce la reviviscenza ex tunc degli atti favorevoli, che riacquistano la loro originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri. Il Collegio richiama i principi già affermati da questa Sezione nella parallela controversia concernente il medesimo complesso edilizio, dove si è chiarito che il giudice, annullando l’autotutela per esaurimento del potere, ripristina la situazione preesistente senza alcun potere di ridefinirla o modellarla.

La precisazione inserita nella sentenza appellata costituisce pertanto una statuizione ultronea, eccedente i limiti del potere decisorio, e si risolve in un fuor d’opera: essa non è funzionale alla definizione della controversia sull’autotutela, ma conforma il contenuto degli atti reviviscenti, invadendo una sfera di valutazione spettante all’Amministrazione e contravvenendo al divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a..

Ne discende che, ripristinata la piena efficacia della perizia di stima e del parere favorevole, viene meno il fondamento del diniego successivo, adottato in via strettamente consequenziale all’annullamento generale. Il provvedimento è quindi affetto da illegittimità derivata e deve essere annullato. La sentenza è riformata in questa parte, con espunzione del passaggio motivazionale, e confermata nel capo che annulla l’autotutela. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *