Revisione prezzi appalto vitto detenuti e indice FOI (TAR Sicilia n. 25 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione dei prezzi negli appalti di servizi, la clausola revisionale inserita in ossequio all’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022, opera anche quando la lex specialis non predetermini rigidi criteri di quantificazione. Il parametro di riferimento è l’indice FOI e, per le commesse aventi ad oggetto beni alimentari di largo consumo, l’indice FOI relativo a prodotti alimentari e bevande analcoliche. L’an della revisione è comprovato dalla sola variazione dell’indice, senza necessità di dimostrare squilibri sinallagmatici eccedenti la normale alea imprenditoriale; la prova della compromissione dell’utile è richiesta solo per pretese che eccedono l’indice. L’Amministrazione deve concludere il procedimento nel rispetto del preavviso di rigetto dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non potendo supplire al contraddittorio la mera contestazione documentale.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di vitto dei detenuti e degli internati presso gli istituti penitenziari per adulti della Regione Siciliana, mediante fornitura di derrate alimentari per la confezione di pasti giornalieri, con riferimento a un lotto affidato dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Con nota del 2 ottobre 2024 la società ha chiesto la revisione del prezzo, con decorrenza dal 16 ottobre 2022, invocando l’art. 5 del contratto, l’art. 29 lett. a) del d.l. n. 4/2022 e l’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con nota ricevuta via pec il 5 maggio 2025, contestando l’incompletezza documentale, l’assenza di prova sull’erosione dell’utile e il mancato superamento della soglia di alea, richiamando l’art. 60 d.lgs. n. 36/2023. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di tardività della memoria della difesa erariale e la accoglie, rilevando che in materia di revisione dei prezzi non opera il regime di dimidiazione proprio del rito appalti, trattandosi di controversia afferente alla fase esecutiva del contratto.
Nel merito, il TAR ricostruisce il quadro normativo applicabile, individuandolo nell’art. 2.5 del capitolato prestazionale e nell’art. 5 del contratto, che richiamano l’art. 29 d.l. n. 4/2022 e l’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016. Il giudice ritiene che la normativa richiamata dall’Amministrazione, ossia l’art. 60 d.lgs. n. 36/2023 e le sue soglie di franchigia, non sia applicabile al contratto, sottoscritto quando il nuovo codice non era ancora in vigore. Il richiamo, pertanto, è errato e fuorviante.
Quanto al parametro di quantificazione, il Collegio aderisce all’indirizzo maggioritario secondo cui l’indice FOI vale a comprovare l’an della revisione, senza che sia necessario dimostrare particolari squilibri sinallagmatici. Per le commesse di beni alimentari di largo consumo, come il vitto dei detenuti, assume rilievo l’indice FOI relativo a prodotti alimentari e bevande analcoliche.
Il primo motivo è accolto: l’Amministrazione ha contestato la parzialità della documentazione senza richiedere integrazioni né attivare il preavviso di rigetto. Tale omissione rende inapplicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. È fondato anche il secondo motivo, poiché il diniego ha imposto alla società la prova dello squilibrio sinallagmatico, prova richiesta solo per pretese eccedenti l’indice FOI.
Il TAR accoglie invece nel senso del rigetto la domanda di accertamento del diritto e di condanna alla liquidazione. In sede di riedizione del potere l’Amministrazione dovrà valutare la fondatezza sostanziale dell’istanza, applicando l’indice FOI di settore e le franchigie vigenti ratione temporis, nel rispetto delle garanzie procedimentali. Il ricorso è quindi accolto nei termini di cui in motivazione, con annullamento dell’atto impugnato e condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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