Obbligo di rinegoziare il canone nella proroga legale delle concessioni gas (TAR Veneto n. 1513 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella proroga legale della concessione di distribuzione del gas naturale, disposta dall’art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 164/2000 e interpretata dall’art. 1, comma 453, della legge n. 232/2016, il gestore uscente conserva il diritto alla rinegoziazione del canone ove sia dimostrato un sopravvenuto squilibrio contrattuale. L’obbligo di rinegoziare secondo buona fede discende dall’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023 e dai doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., e si limita al ripristino dell’originario equilibrio senza alterare la sostanza economica del rapporto né il rischio operativo del concessionario. Spetta al concessionario provare lo squilibrio; spetta all’Amministrazione valutare l’istanza con istruttoria effettiva e motivazione analitica sull’inidoneità delle prove fornite.

Il Fatto

La società concessionaria gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale in un Comune in forza di un contratto di concessione stipulato nel dicembre 2012 e scaduto nel dicembre 2024. Il rapporto prosegue oltre la scadenza in regime di proroga ope legis, in attesa dell’individuazione del nuovo gestore d’ambito.

In prossimità della scadenza la società ha chiesto al Comune la rideterminazione del canone per il periodo di gestione obbligatoria, deducendo che il mantenimento del corrispettivo originario avrebbe prodotto un grave squilibrio economico-finanziario. Il Comune, dopo una lunga interlocuzione istruttoria conclusa con una comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha archiviato l’istanza e ha diffidato la società al pagamento del canone del primo semestre 2025. La società ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla riduzione del canone.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune. La controversia in materia di servizi pubblici rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché nella fase esecutiva della concessione l’Amministrazione continua a esercitare un’attività di regolazione, disponendo di un potere tecnico-discrezionale sull’an e sul quantum del riequilibrio.

Nel merito il Tribunale accoglie la censura di difetto di istruttoria e di motivazione. Il percorso argomentativo muove dalla Corte costituzionale n. 239 del 2021, che ha riconosciuto come la proroga imposta dalla legge possa determinare un irragionevole squilibrio delle prestazioni contrattuali e non escluda la possibilità per le parti di ottenere una revisione degli obblighi contrattuali, ove il concessionario dimostri il sopravvenuto squilibrio.

L’obbligo di rinegoziare secondo buona fede viene fondato sull’art. 9 del d.lgs. n. 36/2023, che riconosce alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione al ricorrere di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato. Tali circostanze, precisa il Collegio, non risiedono nel mero superamento della durata del rapporto, ma nella mancata attivazione della procedura selettiva d’ambito e nella conseguente proroga di un rapporto calibrato su un’offerta economica del 2012.

La rinegoziazione incontra però un limite invalicabile: essa si limita al ripristino dell’originario equilibrio, senza alterare la sostanza economica del contratto né traslare sull’Amministrazione il rischio operativo del concessionario. Sotto il profilo probatorio, l’onere di comprovare lo squilibrio grava sull’interessato, mentre l’Amministrazione deve partecipare alla rinegoziazione con correttezza, motivando analiticamente sull’inidoneità delle prove offerte e indicando in modo specifico le integrazioni documentali necessarie.

Nel caso concreto il Comune si è limitato a prendere atto del mancato riscontro alla propria richiesta istruttoria, senza confrontarsi con la documentazione già prodotta dalla società: il conto economico prospettico, lo stato patrimoniale e i flussi di cassa previsionali. Il Tribunale non può sindacare oltre, perché il divieto dell’art. 34, comma 3, c.p.a. impedisce di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con obbligo del Comune di riesaminare l’istanza nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Spese compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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