Revisione prezzi in convenzione Consip: competenza dell’amministrazione contraente e tardività dell’istanza (TAR Lazio n. 1238 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revisione prezzi nei contratti attuativi di una convenzione stipulata da un soggetto aggregatore spetta all’amministrazione contraente che ha sottoscritto il singolo ordinativo di fornitura, non a Consip, che ha svolto la sola fase di aggiudicazione della procedura. L’istituto integra un rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto e non attribuisce all’appaltatore un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma un interesse legittimo allo svolgimento dell’istruttoria tecnico-discrezionale. L’istanza deve essere proposta con riferimento al contratto ancora in essere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, poiché solo la pendenza del rapporto consente la finalità conservativa dell’istituto. È pertanto legittimo il diniego opposto dall’amministrazione a fronte di una richiesta avanzata dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
Il Fatto
Un consorzio cooperativo si aggiudicava il lotto regionale di una procedura indetta da Consip per l’affidamento di servizi di contact center in outsourcing e stipulava con la centrale di committenza la relativa convenzione. Seguivano singoli contratti attuativi con le amministrazioni aderenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dedotto un forte incremento dei prezzi conseguente alla crisi pandemica e al conflitto internazionale, il fornitore avanzava a Consip, nel settembre 2022, una richiesta di adeguamento dei corrispettivi ai sensi dell’art. 10, comma 11, della Convenzione e dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. Consip riscontrava che la competenza spettava alle singole amministrazioni contraenti. Il consorzio si rivolgeva allora all’Agenzia nel luglio 2024, che negava la revisione rappresentando che l’appalto era concluso. Di qui il ricorso per l’annullamento del diniego e l’accertamento del dovere di riconoscere la revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame muovendo dalla ricostruzione dell’istituto. La revisione prezzi è rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto di durata, volto a governare le sopravvenienze rilevanti e a evitare che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati, tutelando insieme l’interesse dell’impresa e l’interesse pubblico alla continuità qualitativa delle prestazioni.
Sul piano della posizione soggettiva, il meccanismo opera mediante una verifica preventiva dei presupposti, espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione. La clausola di revisione non comporta un diritto all’automatico aggiornamento, ma un interesse legittimo allo svolgimento degli approfondimenti istruttori, con bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore e quello pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione.
Quanto alla competenza, la Corte ritiene che l’istruttoria spetti all’amministrazione contraente titolare dell’ordinativo. Lo confermano l’art. 10 della Convenzione, che riferisce i corrispettivi alle singole amministrazioni contraenti, e l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che autorizza le modifiche tramite il RUP della stazione appaltante. Il consorzio, rivolgendosi a Consip, ha quindi indirizzato l’istanza al soggetto sbagliato e non ha mai informato l’Agenzia della richiesta, neppure alla chiusura dell’ordinativo, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
La Corte affronta poi il profilo temporale: l’art. 106 consente modifiche dei contratti in corso di validità. L’ordinativo era valido fino al 30 novembre 2023, mentre l’istanza all’Agenzia è stata trasmessa il 10 luglio 2024, a rapporto esaurito. La richiesta è dunque irrimediabilmente tardiva, non essendo più attuale l’esigenza conservativa dell’istituto. L’inciso contenuto nella nota di Consip, che menzionava la data della prima istanza, non vale a convalidare l’errore commesso. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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