Revisione prezzi in convenzione Consip, competenza alla singola amministrazione contraente (TAR Lazio n. 1236 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica dei prezzi inserita in una convenzione stipulata dalla centrale di committenza non attribuisce all’aggiudicatario un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma soltanto un interesse legittimo allo svolgimento dell’istruttoria. La competenza a verificare i presupposti della revisione spetta alla singola amministrazione contraente che ha stipulato il contratto attuativo, non al soggetto aggregatore che ha curato la sola fase di aggiudicazione della gara. La valutazione sull’an e sul quomodo della revisione ricade quindi sull’amministrazione beneficiaria delle prestazioni, tenuta a bilanciare l’interesse dell’appaltatore e l’interesse pubblico al risparmio di spesa.

Il Fatto

La società consortile ricorrente si aggiudicava il lotto relativo alla regione Lazio di una procedura indetta dalla centrale di committenza per l’affidamento di servizi di contact center in outsourcing. Alla stipula della convenzione seguivano i singoli contratti attuativi con le amministrazioni aderenti.

Negli anni successivi, il contraente invocava la revisione dei corrispettivi a fronte dei fenomeni inflattivi e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, richiamando l’art. 10, comma 11, della convenzione e l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. La centrale di committenza, con la nota impugnata, riscontrava la richiesta rimettendo alle singole amministrazioni aderenti la deliberazione sulla concreta operatività del meccanismo revisionale e sulla quantificazione dell’adeguamento. Il ricorrente impugnava tale nota, deducendo l’illegittimità della rimessione alle amministrazioni dei profili relativi all’an e al quomodo della revisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’istituto della revisione prezzi, qualificato come rimedio conservativo dell’equilibrio economico del contratto di durata. La sua funzione è gestire le sopravvenienze giuridicamente rilevanti mediante l’adeguamento del corrispettivo, salvaguardando il livello qualitativo delle prestazioni ed evitando che il quadro finanziario originario risulti sconvolto.

Il meccanismo revisionale presuppone un’attività di verifica dei presupposti, espressione di un potere autoritativo di carattere tecnico-discrezionale. Ne deriva che l’appaltatore è titolare di un interesse legittimo quanto all’an della pretesa e, solo dopo il riconoscimento del compenso, di una situazione di diritto soggettivo quanto al quantum. La clausola di revisione non comporta dunque alcun diritto all’aggiornamento automatico del corrispettivo, ma impone lo svolgimento degli approfondimenti istruttori, in presenza di una facoltà discrezionale della stazione appaltante, chiamata a bilanciare gli interessi contrapposti.

Su questa base il Tribunale affronta il nodo di competenza. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l’istruttoria sulla variazione dei prezzi spetta alla singola amministrazione contraente che ha stipulato il contratto attuativo. Rilevano l’art. 10 della convenzione, che in tema di corrispettivi e modalità di pagamento si riferisce espressamente alle singole amministrazioni contraenti, e il dettato dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, che riserva l’autorizzazione delle modifiche al RUP dell’ordinamento della stazione appaltante di riferimento.

Tale lettura vale a smentire che la competenza sia riservata al soggetto aggregatore, che ha curato la sola fase di aggiudicazione. Ogni valutazione connessa alla regolare esecuzione del contratto attuativo non può che spettare all’amministrazione beneficiaria delle prestazioni. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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