Il limite del 27% dei costi esterni evitati è vincolante per l’aiuto di Stato alle autostrade ferroviarie (TAR Lazio n. 13584 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione della Commissione europea che autorizza un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 93 TFUE costituisce il parametro vincolante per la quantificazione del contributo pubblico da parte dello Stato membro. Le intensità di aiuto in essa indicate, anche quando risultino da osservazioni formulate dagli Stati notificanti nel corso dell’istruttoria, non costituiscono mere valutazioni non vincolanti ma condizioni della compatibilità della misura. L’intensità del 27% dei costi esterni evitati, espressamente recepita nella decisione, è pertanto limite invalicabile di finanziabilità del servizio, con la conseguenza che l’amministrazione non può riconoscere un contributo eccedente tale soglia. L’accordo di programma stipulato tra lo Stato e l’impresa beneficiaria resta subordinato ai limiti fissati dalla Commissione, mentre il principio di pariteticità della contribuzione tra Stati membri non può prevalere sui principi dei Trattati.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore del trasporto ferroviario, è socia della società che gestisce il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina tra Francia e Italia, finanziato in misura paritetica dai due Stati. A seguito dell’approvazione della misura di aiuto da parte della Commissione europea con decisione del 26 luglio 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quantificato il contributo spettante per l’annualità 2023 applicando il limite del 27% dei costi esterni evitati, riconoscendo alla società un importo inferiore rispetto a quanto dalla stessa atteso. La società ha impugnato il decreto, contestando l’interpretazione della decisione della Commissione, sostenendo che il limite del 27% costituirebbe una mera valutazione istruttoria non vincolante e che l’intensità massima applicabile sarebbe quella del 50% dei costi esterni evitati prevista dalle Linee guida della Commissione per gli aiuti alle imprese ferroviarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che la misura di aiuto in questione rientra tra quelle previste dall’art. 93 TFUE, essendo diretta a ridurre i costi esterni del trasporto e a incoraggiare il trasferimento modale verso la rotaia. Ha quindi rilevato che, secondo le Linee guida della Commissione, la compatibilità dell’aiuto è presunta solo quando l’intensità resta inferiore ai massimali del 30% del costo totale del trasporto ferroviario e del 50% dei costi ammissibili, mentre nel caso di specie la misura notificata superava tali soglie. Proprio per questo, la Commissione ha condotto una valutazione approfondita di necessità e proporzionalità, prendendo in considerazione l’evoluzione storica dell’intensità dell’aiuto e l’entità della copertura dei costi esterni. Il collegio ha osservato che la decisione di autorizzazione non si limita a porre un massimale, ma fa espresso riferimento all’analisi dei costi fornita dagli Stati, richiamando il considerando 53 in cui si dà atto dell’impegno delle autorità a non superare il 27% dei costi esterni.
La Corte ha ritenuto manifestamente pretestuosa la lettura proposta dalla ricorrente, secondo cui le previsioni sull’intensità dell’aiuto costituirebbero mere valutazioni istruttorie prive di efficacia vincolante. La Commissione ha infatti autorizzato l’aiuto così come notificato, e non un diverso aiuto astrattamente compatibile con il Trattato: ogni differente interpretazione finirebbe per aggirare la competenza esclusiva della Commissione nella valutazione di compatibilità degli aiuti di Stato con il diritto dell’Unione. Il limite del 27% dei costi esterni evitati si ricava quindi da una lettura complessiva della decisione, alla luce della sua ratio e del quadro istruttorio su cui si fonda.
Quanto all’accordo di programma stipulato tra le parti, il tribunale ha rilevato che lo stesso fa espressamente salvi i limiti fissati dalla Commissione, con la conseguenza che alcuna violazione è ipotizzabile. Il collegio ha infine escluso che il principio di pariteticità della contribuzione tra Stato italiano e francese possa prevalere sui principi dei Trattati, anche alla luce della clausola dell’accordo di Lussemburgo che subordina la realizzazione del servizio al rispetto del diritto comunitario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero.
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Nota della Redazione
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