Revisione prezzi esclusa dal compenso a forfait chiuso pattuito negli atti aggiuntivi (TAR Lazio n. 484 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della revisione prezzi ai sensi dell’art. 33, l. n. 41/1986 costituisce esercizio di una facoltà della stazione appaltante, non di un diritto soggettivo dell’appaltatore, e presuppone una manifestazione di volontà proveniente dall’organo deliberativo dell’ente. Gli atti aggiuntivi stipulati per fronteggiare circostanze sopravvenute possono ridisciplinare l’intero rapporto, anche con riguardo alle prestazioni del contratto originario, quando le parti stabiliscano un compenso a forfait chiuso e l’impresa si impegni a eseguire i lavori senza eccezioni. In tal caso la revisione è esclusa, salvo che risulti un riconoscimento espresso o implicito dell’amministrazione. La controversia sulla debenza della revisione è devoluta alla giurisdizione amministrativa, perché coinvolge posizioni di interesse legittimo.
Il Fatto
Una società appaltatrice ha chiesto l’accertamento della spettanza del compenso revisionale del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 33, l. n. 41/1986, per i lavori di demolizione e ricostruzione di un ponte eseguiti in forza di un contratto di appalto stipulato con la Provincia nel 1989. I lavori subirono ritardi per quattro sospensioni e richiesero una variante, poi disciplinata da un atto di sottomissione del 1990 e da un contratto aggiuntivo del 1991. La società ha quantificato il compenso in poco più di euro 56.000, oltre interessi.
Adita dapprima dinanzi al giudice ordinario, la domanda è stata definita con sentenza parziale quanto alle altre pretese, mentre con successiva pronuncia il Tribunale di Latina ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo che oggetto della controversia fosse la stessa debenza della revisione e non solo il suo ammontare. La società ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, che ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal presupposto della riassunzione e richiama l’orientamento che devolve al giudice amministrativo le controversie in cui si discute dell’an debeatur della revisione. Richiama, in particolare, Cass. civ., sez. I, n. 23255 del 2025, che a sua volta richiama le Sezioni Unite n. 6669 del 1992 e n. 21990 del 2020.
Nel merito, il giudice osserva che la norma invocata attribuisce all’amministrazione la sola facoltà di riconoscere la revisione, al ricorrere dei presupposti previsti. Il giudice ordinario aveva escluso che vi fosse stato un riconoscimento, anche implicito, da parte dell’ente, precisando che la relativa manifestazione di volontà deve provenire dall’organo deliberativo e non dal direttore dei lavori. Da qui l’insussistenza di un diritto soggettivo al compenso.
Il nucleo della decisione riguarda il significato degli atti aggiuntivi del 1990 e del 1991. Il collegio ricorda che, in tema di appalti pubblici, la natura accessoria o autonoma dell’accordo per nuovi lavori non si presume dal superamento del limite del quinto, ma va accertata dal giudice di merito (Cass. civ., sez. I, n. 30886 del 2018; Cass. n. 10663 del 2011; Cons. Stato, sez. V, n. 7130 del 2005).
Nel caso concreto, dall’atto di sottomissione e dal contratto emerge la volontà concorde delle parti di ridefinire l’intero rapporto alla luce delle circostanze sopravvenute. Le parti hanno stabilito un compenso qualificato espressamente a forfait chiuso, sia per le prestazioni del contratto originario sia per quelle di variante, e l’impresa si è impegnata a eseguire i lavori suppletivi senza eccezioni. Non persuade, quindi, la tesi della natura meramente accessoria degli atti aggiuntivi, perché le parti hanno ridisciplinato l’intero rapporto quanto a compenso e a tempistiche di esecuzione.
Il riconoscimento di un’ulteriore revisione avrebbe comportato un compenso aggiuntivo per la medesima prestazione, in contrasto con la finalità dell’accordo, diretto a risolvere le difficoltà insorte e il superamento del termine originario. Il ricorso è pertanto respinto e le spese sono compensate integralmente.
Nota della Redazione
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