Revisione prezzi appalto distinta tra maturazione del diritto e calcolo (C.G.A.R.S. n. 265 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione prezzi negli appalti pubblici, il diritto all’adeguamento del corrispettivo matura dal secondo anno di esecuzione del contratto, ma il calcolo della rivalutazione non può prescindere dalla variazione dei prezzi al consumo registrata a partire dal momento di avvio del servizio, dovendosi tenere distinti il profilo della maturazione del diritto da quello della determinazione del quantum. Le variazioni delle superfici oggetto della prestazione, attuate dalla stazione appaltante in forza di una previsione del capitolato speciale che ne contempla lo ius variandi, costituiscono esercizio di un potere contrattualmente previsto e non integrano una rinegoziazione idonea a precludere la revisione prezzi. Ne consegue che, in difetto di una nuova e autonoma regolamentazione degli aspetti economici, il corrispettivo revisionale è dovuto anche per le annualità coinvolte dalle variazioni di superfici.

Il Fatto

Un raggruppamento temporaneo di imprese risultava aggiudicatario, nell’anno 2010, del servizio di pulizia e sanificazione di locali amministrativi, sanitari e ospedalieri di più aziende consorziate, con avvio nel maggio 2010 ed estensione successiva anche ad altri presidi. Negli anni 2018 e 2019 il raggruppamento chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi all’incremento dell’indice FOI, per un importo complessivo di euro 658.167,44 oltre IVA.

La struttura sanitaria, con deliberazione n. 1171/2021, riconosceva l’adeguamento solo per il periodo agosto-dicembre 2017 e per il 2018, in misura inferiore alla richiesta, ed escludeva il 2019 per asserita novazione oggettiva del contratto. Analoga determinazione seguiva nel 2022 per il periodo 2020-2021. Le imprese impugnavano gli atti. Il T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, accoglieva parzialmente il ricorso, escludendo la rinegoziazione ma ritenendo che la revisione non potesse parametrarsi ai differenziali di costo del primo anno. Proponevano appello principale le imprese e appello incidentale la struttura sanitaria.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. esamina dapprima l’appello incidentale della parte pubblica, che assume essere intervenuta una rinegoziazione del rapporto per effetto del verbale del 4 gennaio 2019, con conseguente incompatibilità della revisione prezzi. La doglianza è infondata.

Il Collegio osserva che le modifiche intervenute si sincronizzano con la previsione del capitolato speciale d’appalto che legittima l’esercizio dello ius variandi in presenza di sopravvenienze. Tale previsione, di per sé, esclude una rinegoziazione degli elementi dell’accordo originario. Nel caso di specie manca, inoltre, un confronto dialettico tra le parti e non risulta alcuna significativa variazione dei prezzi unitari: il nuovo corrispettivo è dato dall’originario moltiplicato per le nuove superfici. Il verbale si limita a una ricognizione delle superfici, senza aggiungere nulla alle previsioni del rapporto originario.

Quanto all’appello principale, il Collegio lo ritiene fondato. Va condivisa l’impostazione del raggruppamento appellante secondo cui deve essere distinto il profilo della maturazione del diritto alla revisione del prezzo da quello del calcolo e della decorrenza dello stesso. Se è vero che la revisione non spetta per il primo anno del rapporto contrattuale, è altrettanto vero che il corrispettivo del secondo anno deve essere modulato tenendo conto della variazione dei prezzi maturata a decorrere dalla prima annualità.

Il Collegio dichiara di non poter seguire le considerazioni della giurisprudenza indicata dalla parte pubblica, trattandosi di fattispecie che involgono diverse previsioni del capitolato speciale d’appalto. L’appello principale è quindi accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è integralmente accolto, con riconoscimento dell’adeguamento Istat anche per il periodo contestato.

La struttura sanitaria provvederà al ricalcolo del quantum da erogare al raggruppamento appellante. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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