Revoca del permesso di lungo periodo e decreto di espulsione pendente (TAR Lombardia n. 726 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela cautelare avverso la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il periculum in mora deve essere valutato alla luce della situazione concreta del ricorrente. Ove l’interessato sia già stato espulso dal territorio dello Stato sulla base di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, a oggi valido ed efficace e comunque non sospeso, la revoca del titolo di soggiorno non determina una lesione attuale e irreparabile ulteriore, poiché il decreto di espulsione costituisce il provvedimento che impedisce di per sé il rientro nel territorio nazionale. In tale contesto, l’istanza cautelare va respinta per difetto del requisito del danno grave e irreparabile.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Lombardia il decreto del Questore di Milano con cui era stata disposta la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e il contestuale diniego di un permesso ad altro titolo. Il provvedimento impugnato si fondava sull’unico presupposto dell’intervenuta adozione, in data 27.02.2026, di un decreto di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato a carico del ricorrente, decreto a sua volta impugnato dinanzi al TAR Lazio-Roma e all’epoca della decisione ancora sub iudice.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026, ha respinto l’istanza cautelare. La revoca del permesso di soggiorno, pur essendo un provvedimento autonomo, era stata adottata in via consequenziale rispetto all’espulsione per motivi di sicurezza dello Stato. L’ordinanza evidenzia che l’espulsione era stata già eseguita e che il ricorrente si trovava ormai all’estero: tale circostanza, di per sé, escludeva la sussistenza del periculum in mora.
La lesione sostanziale alla sfera giuridica del ricorrente, secondo il Collegio, non derivava tanto dalla revoca del titolo di soggiorno quanto dal decreto di espulsione, il quale, a oggi valido ed efficace, impediva comunque il reingresso nel territorio dello Stato. In presenza di un provvedimento di espulsione non sospeso, la tutela cautelare avverso la revoca del permesso non avrebbe potuto produrre alcun effetto utile, non potendo il ricorrente far rientro in Italia.
La valutazione del requisito del danno grave e irreparabile, pertanto, non poteva prescindere dalla verifica della concreta possibilità per il ricorrente di godere del bene della vita richiesto. Tale possibilità era preclusa dall’esistenza del decreto di espulsione, la cui eventuale caducazione avrebbe dovuto essere ottenuta nell’ambito del giudizio instaurato dinanzi al TAR Lazio-Roma, ove la questione era stata rimessa.
Il Collegio ha quindi respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum, compensando integralmente le spese della fase processuale. L’ordinanza è stata pronunciata con contestuale oscuramento delle generalità del ricorrente.
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Nota della Redazione
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