Diritto alla presa in carico sanitaria del minore autistico e terapia ABA (TAR Calabria n. 372 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134. L’accesso ai percorsi assistenziali garantiti dai LEA non configura un diritto soggettivo perfetto alla prestazione richiesta, poiché presuppone la preventiva presa in carico del minore da parte del Servizio sanitario nazionale e l’inserimento in un piano terapeutico individualizzato. Spetta in via esclusiva all’amministrazione sanitaria, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, individuare i trattamenti più adeguati. Sussiste però il diritto del paziente a essere preso in carico e curato mediante un progetto che definisca puntualmente le prestazioni erogabili a carico del servizio pubblico. Il rimborso delle spese per prestazioni acquistate da privati non è dovuto in difetto di una prescrizione pubblica della terapia.

Il Fatto

I genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico si sono rivolti al TAR Calabria deducendo il silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a fronte della richiesta, formulata e poi riproposta, volta a conoscere se il trattamento ABA fosse erogato e quali fossero gli adempimenti per intraprenderlo.

Hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore a ricevere, in via diretta o indiretta, il trattamento riabilitativo per almeno 25 ore settimanali in rapporto 1 a 1 per almeno 48 mesi, oltre al rimborso delle somme spese per acquistare da privati le relative prestazioni e al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in materia di terapia ABA, a partire dalla sentenza del 20 gennaio 2025, n. 116. Il metodo rientra certamente tra i LEA, in forza dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, approvate in attuazione della legge n. 134/2015.

Da ciò non deriva però un diritto soggettivo perfetto alla singola prestazione. L’accesso ai percorsi garantiti dal servizio sanitario presuppone che il minore sia preventivamente preso in carico dal SSN e inserito in un apposito percorso riabilitativo, mediante la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato. La scelta concreta dei trattamenti più adeguati spetta in via esclusiva all’amministrazione sanitaria, nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica.

Ne discende una ripartizione di posizioni: compete all’ASP stabilire il percorso più rispondente alle necessità del paziente; sussiste, dall’altro lato, il diritto del paziente a essere preso in carico e curato attraverso un progetto individuale che definisca in modo puntuale le prestazioni erogate a carico del servizio pubblico. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha sottoposto il minore a visita specialistica con valutazione clinico-funzionale, senza però elaborare né avviare alcun piano terapeutico, nonostante i reiterati ordini cautelari.

All’esito della cognizione piena, l’ASP è stata pertanto condannata a prendere effettivamente in carico il minore, somministrandogli in forma diretta o indiretta il trattamento specificato in un progetto individuale.

La domanda di rimborso delle spese sostenute per prestazioni acquistate da privati è stata invece rigettata. Non risulta che la terapia ABA sia stata mai espressamente prescritta da una struttura sanitaria pubblica, né che sia stata rivolta all’azienda una formale richiesta di presa in carico. La sola comunicazione antecedente al giudizio si limitava a richiedere informazioni, mentre dalla relazione del servizio di neuropsichiatria infantile emerge che in diverse occasioni il minore non fu presentato agli appuntamenti fissati. Manca dunque la violazione colpevole di un precedente obbligo di somministrazione.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti, stante la fondatezza solo parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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