Silenzio-inadempimento del Comune sull’ordine di demolizione dell’abuso accertato (TAR Campania n. 958 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’omesso esercizio del potere-dovere di dare esecuzione a un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata, è configurabile il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. L’ordine di demolizione è provvedimento di carattere esecutorio, che presuppone in capo all’amministrazione il potere-dovere di portare a compimento in via coattiva le relative determinazioni. Tale potere è di natura meramente attuativa e coincide con la doverosa e vincolata esecuzione delle statuizioni ripristinatorie già cristallizzate nell’ordinanza di demolizione. Il proprietario dell’immobile confinante, nella cui sfera giuridica si ripercuote il mancato esercizio dei poteri repressivi, è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri ed è legittimato a ricorrere avverso l’inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile limitrofo a quello del controinteressato, ha segnalato al Comune la presenza di abusi edilizi realizzati dal vicino. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, ha proposto ricorso avverso il silenzio, accolto con sentenza del 2021. Permanendo l’inerzia, è stato nominato un commissario ad acta, che ha adottato l’ordinanza del 10 marzo 2022, ordinando al privato una serie di interventi di ripristino.
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso, accolto con sentenza n. 667/2024, che ha annullato l’ordinanza nella parte in cui riteneva legittima l’apertura del balcone sul solaio. Dopo l’accertamento dell’inottemperanza al dictum giurisdizionale, il ricorrente ha diffidato più volte il Comune a dare esecuzione in forma specifica e in danno, senza esito. Il Comune non ha adottato i provvedimenti repressivi dovuti, determinando la proposizione del ricorso per silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza n. 667/2024, con cui è stata accertata l’assenza di titolo autorizzatorio per l’apertura sul terrazzo, già dichiarata illegittima con annullamento in parte qua dell’ordinanza commissariale. Dal verbale dell’accertamento del 27 giugno 2025 emerge che il ripristino non è stato eseguito, con conseguente applicazione dei commi 4 e 4-bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Tribunale rileva che il Comune non ha adottato i provvedimenti conseguenti né ha riscontrato la diffida e il sollecito, risultando depositata unicamente la diffida rivolta al proprietario. Non risulta quindi dato concreto seguito alle attività conseguenti al mancato ripristino dello stato dei luoghi.
Viene data continuità all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui è configurabile il silenzio-inadempimento a fronte dell’omesso esercizio del potere-dovere dell’amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino. L’ordine di demolizione è provvedimento esecutorio, che presuppone il potere-dovere di portare a compimento coattivamente le relative determinazioni.
Il Collegio sottolinea che sussiste in capo al Comune l’obbligo di eseguire le statuizioni ripristinatorie rimaste inottemperate, trattandosi di potere amministrativo di natura meramente attuativa, coincidente con la vincolata esecuzione di quanto già cristallizzato nell’ordinanza. Risultano decorsi sia il termine di 90 giorni per l’ottemperanza, sia quello di 180 giorni previsto dall’art. 41 d.P.R. n. 380/2001 per l’avvio delle procedure di demolizione.
Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e condanna del Comune a dare materiale esecuzione all’ordinanza di demolizione entro 90 giorni, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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