Revisione prezzi e proroga contrattuale nella distinzione dal rinnovo (TAR Trentino-Alto Adige n. 3 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra rinnovo e proroga del contratto pubblico si desume esclusivamente dagli effetti dell’atto, restando irrilevante il nomen iuris formalmente adottato. Il rinnovo presuppone una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con rinnovato esercizio dell’autonomia privata e costituzione di distinti rapporti giuridici; la proroga si limita a differire il termine finale, mantenendo inalterato il regolamento negoziale. In assenza di negoziazione novativa il prolungamento è qualificabile come proroga, con conseguente operatività della clausola di revisione prezzi contenuta nel contratto originario, compresa la variazione del primo anno del nuovo periodo. L’Amministrazione che si discosta da un parere consultivo richiesto e non vincolante è tenuta a esplicitare le ragioni del mancato recepimento.

Il Fatto

La società affidataria della gestione dei servizi di una piscina comunale e del lido, in forza di un contratto d’appalto con clausola di revisione prezzi, chiedeva al Comune l’adeguamento del corrispettivo per il secondo triennio di esecuzione. L’Amministrazione riconosceva la revisione solo per la seconda e la terza annualità, escludendo la variazione dei prezzi maturata nel primo anno del secondo triennio, sul presupposto di avere proceduto a un rinnovo contrattuale e non a una semplice proroga.

La società impugnava il diniego parziale davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione senza soluzione di continuità. Nelle more del giudizio il Comune adottava il provvedimento definitivo di rigetto parziale, impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente contestava la qualificazione dell’atto come rinnovo, invocando la natura autoritativa e unilaterale del prolungamento, disposto alle medesime condizioni contrattuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse attuale. La nota impugnata, lungi dal costituire un diniego, riconosceva l’adeguamento per il periodo non contestato e rinviava la determinazione complessiva all’esito di un parere richiesto ad altra Autorità, con effetti provvisori e non pregiudizievoli.

Nel merito, il giudice ha ricostruito la disciplina contrattuale, richiamando l’art. 2 del contratto, che riservava al Comune la facoltà di rinnovare il rapporto alle medesime condizioni, e l’art. 3, contenente la clausola di revisione dei prezzi operante dal secondo anno di durata.

Il discrimine tra i due istituti è stato individuato secondo un orientamento giurisprudenziale univoco, richiamato dal Collegio: mentre la proroga sposta in avanti la scadenza mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti con modifica delle precedenti condizioni. Il Collegio ha citato sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4867 del 2018, Cons. Stato, sez. III, n. 2157 del 2022 e Cons. Stato, sez. V, n. 1635 del 2023, evidenziando come anche l’identità del prezzo originario, rimasto immutato, avvalori la proroga.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha qualificato la determinazione comunale come proroga, per l’assoluta assenza di negoziazione e per l’imposizione unilaterale del differimento, senza alcuna facoltà per l’appaltatrice di rimodulare il prezzo. Ne deriva l’operatività della clausola di revisione per l’intero periodo successivo al primo triennio, con computo della variazione del primo anno del secondo triennio.

Il Collegio ha inoltre escluso che il Comune potesse invocare la distinta facoltà di proroga semestrale prevista dal contratto, finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, e ha ritenuto inammissibile la motivazione postuma addotta in sede difensiva. Quanto al secondo motivo aggiunto, il TAR ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione: pur essendo il parere dell’Agenzia provinciale facoltativo e non vincolante, l’Amministrazione che se ne discosta deve esplicitare le ragioni del mancato recepimento, onere del tutto omesso.

Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento definitivo e accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a., del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo relativa al primo anno del secondo triennio contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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