Accesso all’accoglienza per richiedenti asilo: respinta la cautelare avverso il silenzio (TAR Lombardia n. 751 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare avverso il silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo è respinta qualora il ricorso non presenti evidenza di fumus boni iuris, atteso che le questioni sollevate risultano già ripetutamente disattese dal giudice amministrativo. La circostanza che i termini di cui all’art. 87 cod. proc. amm. assicurino l’accelerazione della decisione di merito esclude la configurabilità di eccezionali motivi di urgenza, ove le ragioni addotte dalla parte ricorrente abbiano carattere generico.
Il Fatto
Un cittadino straniero richiedente asilo impugnava innanzi al TAR Lombardia il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, chiedendo l’annullamento previa sospensiva e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. La parte ricorrente contestava l’inerzia del Ministero dell’interno e della Prefettura di Milano, deducendo l’illegittimità del mancato riscontro alla propria istanza e il conseguente pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata ammissione al sistema di accoglienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha preliminarmente rilevato come i termini processuali già garantiscano l’accelerazione della decisione di merito, essendo la controversia prossima alla trattazione. Tale circostanza, unita al carattere meramente generico delle allegazioni difensive, non consente di ravvisare i presupposti per una tutela interinale che anticipi gli effetti della pronuncia definitiva.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, la Sezione ha osservato che le questioni giuridiche sollevate dall’interessato sono state già ripetutamente disattese, come emerge dal precedente specifico rappresentato dalla sentenza n. 3771 del 20 novembre 2025. Tale orientamento giurisprudenziale, consolidato nell’ambito della medesima Sezione, priva il ricorso di quella verosimiglianza della fondatezza della pretesa che costituisce requisito indefettibile per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
La valutazione negativa circa la sussistenza dei presupposti per la misura richiesta ha condotto al rigetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase processuale, in ragione della natura della controversia e delle peculiarità del giudizio.
Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
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Nota della Redazione
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