Legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del militare non vaccinato (TAR Lazio n. 3013 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione del personale militare che non ottemperi all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 imposto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 172 del 2021. L’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e in un bilanciamento non irragionevole con l’art. 32 Cost., in ragione dei compiti di difesa e sicurezza pubblica affidati alle Forze Armate. La mancata vaccinazione, determinando la temporanea impossibilità della prestazione in condizioni di sicurezza, fa venir meno il sinallagma funzionale del contratto: è quindi legittima la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare.
Il Fatto
Il ricorrente, sergente maggiore in servizio presso un reggimento di artiglieria controaerei, impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione della Difesa, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne ha disposto la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ma con privazione della retribuzione.
Il ricorrente deduce di essere gravato da spese fisse — senza peraltro documentarle — e di rischiare di non poter sostentare la famiglia. Propone cinque motivi, contestando la generalizzazione dell’obbligo senza distinzione per mansioni, la mancata previsione dei tamponi in luogo della vaccinazione, la disparità di trattamento rispetto alla sospensione precauzionale e la sproporzione del sacrificio economico; chiede infine il risarcimento. Il Ministero eccepisce l’incompetenza territoriale e chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale. Richiamando propri precedenti (sez. IV, n. 3734 del 31 marzo 2022 e n. 4055 del 7 aprile 2022), rileva che le misure pandemiche sono destinate ad applicazione generalizzata sul territorio nazionale e conformano condotte verso un interesse pubblico prevalente: la loro violazione non integra una mera controversia di pubblico impiego, ma il venir meno di una condotta doverosa.
Respinta anche l’istanza di sospensione impropria del giudizio. Il ricorrente aveva dedotto il contrasto tra il Regolamento UE n. 536/2014 e la disciplina nazionale, ma non il diverso contrasto con la direttiva 2000/78/CE già rimesso al vaglio della Corte di giustizia: le eventuali precisazioni del giudice europeo non sarebbero pertinenti al presente giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama le sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 della Corte costituzionale: l’obbligo vaccinale si giustifica in nome della solidarietà, e i principi espressi per il personale sanitario si estendono alle altre categorie, tra cui quella militare, per i compiti di difesa e sicurezza e l’attività a contatto con terzi. L’assunto del ricorrente di svolgere mansioni a contatto sporadico è apodittico e non provato.
La Corte costituzionale n. 188 del 2024 ha confermato la legittimità del meccanismo: la vaccinazione costituiva requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione, e la sospensione rappresentava adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 cod. civ.; art. 18 d.lgs. n. 81 del 2008). Il venir meno del sinallagma rende non contraria ai parametri invocati la mancata corresponsione della retribuzione e nemmeno dell’assegno alimentare, poiché è il lavoratore a sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza. Improponibile il tertium comparationis con la sospensione cautelare da procedimento penale o disciplinare, che è provvisoria e destinata a essere travolta dall’esito del giudizio.
Quanto all’ultimo motivo, il Tribunale esclude che i vaccini siano sperimentali: non ricorre una sperimentazione clinica, ma un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (Cma). Le autorità competenti hanno attestato che i vaccini sono regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l’iter per qualità, sicurezza ed efficacia. Di qui il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.