Sindacato sul giudizio di non idoneità al servizio militare e discrezionalità tecnica (TAR Toscana n. 1716 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle commissioni mediche in sede di giudizio di idoneità al servizio militare costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, in assenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria. Sono irrilevanti le perizie di parte, i pareri pro veritate e le certificazioni provenienti da strutture sanitarie diverse, poiché le commissioni preposte sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti in materia. La natura opinabile delle divergentisi valutazioni specialistiche impedisce al giudice di sostituire la propria a quella dell’amministrazione, pena lo sconfinamento nel merito delle attribuzioni riservate a quest’ultima.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Esercito in servizio presso un reggimento paracadutisti, è stato sottoposto alla periodica visita di controllo dell’idoneità all’aviolancio, all’esito della quale gli è stata diagnosticata un’extrasistolia da probabile miocardite. Dopo una serie di approfondimenti clinici e la prescrizione di terapia farmacologica betabloccante, la Commissione medica del Centro sanitario aviotruppe lo ha dichiarato permanentemente non idoneo all’attività aviolancistica.
L’interessato ha quindi chiesto la visita di seconda istanza dinanzi al Collegio medico d’appello, che ha confermato il giudizio di non idoneità. Ha impugnato dinanzi al TAR la nota e il verbale della Commissione di seconda istanza, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti, in particolare per il contrasto con il parere favorevole espresso da un medico autorizzato ENAC. Ha chiesto anche il risarcimento del danno per minori entrate retributive.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui le valutazioni delle commissioni mediche militari sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo in presenza di macroscopici vizi di irragionevolezza, illogicità o travisamento di fatto. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 8962 del 2024 e TAR Toscana, sez. I, n. 14 del 2024, oltre a TAR Sardegna, sez. I, n. 84 del 2024, per ribadire che le certificazioni di parte non possono contraddire l’accertamento dell’organo competente.
Nel caso concreto, il collegio rileva che il verbale impugnato dà conto della diagnosi di extrasistolia ventricolare isolata monomorfa in esiti di miocardite, in terapia betabloccante. Il risultato diagnostico non è contestato dal ricorrente e trova conferma in tutte le relazioni specialistiche depositate, comprese quelle dei medici cui lo stesso interessato si era rivolto per un secondo parere.
Le valutazioni dei diversi specialisti non divergono quanto a diagnosi, terapia e necessità di follow-up; divergono solo sulla compatibilità del quadro clinico con la prosecuzione dell’attività aviolancistica. Si tratta di valutazioni che non fuoriescono dal perimetro dell’opinabilità, ciò che impedisce al giudice di sostituire la propria all’amministrazione.
Quanto alla certificazione del medico autorizzato ENAC, il Tribunale osserva che il giudizio di non idoneità era stato già espresso prima della sua emissione e che essa non risulta sottoposta alla Commissione di seconda istanza. In ogni caso detta certificazione attestava l’idoneità con una limitazione temporale di soli quattro mesi, insufficiente a superare un giudizio di non idoneità permanente, ed era già scaduta alla data di proposizione del ricorso.
Infine, la documentazione medica depositata in giudizio è successiva agli atti impugnati e potrebbe semmai giustificare una revisione del giudizio di non idoneità, ma non è invocabile per contestarne la legittimità. Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro tremila.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.