Revisione della sentenza di patteggiamento: serve la prova che impone il proscioglimento (Cass. pen. Sez. II n. 25095 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, deve essere valutata alla stregua della regola di giudizio dell’assenza delle condizioni per il proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Il nuovo materiale probatorio, pertanto, deve essere idoneo a dimostrare che il soggetto ammesso al patteggiamento deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che impongono l’immediata declaratoria di non punibilità. Non integra il requisito la deduzione di una mera responsabilità colposa, se il provvedimento impugnato non ha mai affermato un elemento soggettivo riconducibile alla sola colpa. La valutazione richiesta è alternativa e assorbente: o le nuove prove impongono la formula liberatoria, o la revisione va respinta.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal G.U.P. del Tribunale di Torino in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 48, 81, 110 e 640-bis cod. pen., proponeva istanza di revisione davanti alla Corte di appello di Milano.

A fondamento dell’istanza deduceva la sopravvenienza di nuove prove: un’annotazione di polizia giudiziaria e una richiesta di proroga di intercettazioni, nell’ambito di altro procedimento, e una lettera di dimissioni dalle cariche sociali. La Corte territoriale dichiarava la richiesta inammissibile. Il ricorrente impugna per cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere i giudici ravvisato in capo a lui, mera “testa di legno”, solo una culpa in vigilando, insufficiente a escludere un proscioglimento dopo l’assunzione delle nuove prove.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il motivo è, anzitutto, generico, perché non si confronta con l’effettivo tenore del provvedimento impugnato, e, comunque, manifestamente infondato in punto di diritto.

La Corte ricorda il consolidato orientamento di legittimità, richiamando Sez. 4, n. 5350 del 20/01/2026, Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018 e Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014. La revisione della sentenza di patteggiamento per nuove prove implica il riferimento alla regola di giudizio dell’assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il nuovo materiale, dunque, deve fondare la dimostrazione che il soggetto debba essere prosciolto per una delle cause di immediata declaratoria di non punibilità.

I giudici di merito hanno adeguatamente argomentato la propria conclusione. Le prove nuove richiamate dalla difesa non avrebbero mai potuto evidenziare circostanze tali da condurre a una pronuncia di proscioglimento nei termini suddetti. Da un lato, al più, per entrambe le imputazioni sarebbe potuta conseguire una limitazione temporale delle condotte; dall’altro, quanto al reato associativo, ammettendo in via ipotetica un diverso articolarsi del contributo concorsuale, il ricorrente dovrebbe comunque ritenersi consapevolmente inserito nelle dinamiche della consorteria.

La Corte precisa che l’ordinanza impugnata non ha mai affermato, né lasciato intendere, la possibilità di un elemento soggettivo riconducibile alla sola colpa, facendo riferimento alla possibile rilevanza anche del dolo eventuale. La censura difensiva muove, pertanto, da una lettura inesatta del provvedimento.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente, con richiamo alla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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