Doppia conforme e inammissibilità del ricorso per rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. 7 n. 13186 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici, prefigurando una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. In presenza di doppia conforme, le motivazioni dei due provvedimenti di merito possono essere lette congiuntamente, così da integrare e completare le rispettive argomentazioni. Il mancato riconoscimento dell’ipotesi minore di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, che consideri mezzi, modalità e circostanze dell’azione, senza attribuire valore dirimente a singoli elementi quali il quantitativo di stupefacente o la presenza di strumenti di confezionamento.
Il Fatto
Il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari, era stato condannato in primo e secondo grado alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro ventimila di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto presso l’abitazione grammi ventidue di cocaina e grammi duecentosessantatré tra hashish e marijuana.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5. La difesa ha lamentato che il giudicante avrebbe ignorato le doglianze che sollecitavano un giudizio complessivo sull’attività di spaccio, attribuendo valore dirimente a circostanze da sole incapaci di escludere la minor gravità: il quantitativo di stupefacente, compatibile con il piccolo spaccio, la presenza di tre bilancini e la condizione di detenzione domiciliare al momento del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Il ricorso è apparso, inoltre, volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità.
Il Collegio ha evidenziato che nel caso di specie ricorreva un’ipotesi di doppia conforme, con la conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218. La Corte di merito aveva logicamente operato la valutazione sull’attività complessiva dell’imputato, prendendo in esame gli stessi elementi indicati dalla difesa: il cospicuo quantitativo di hashish, la presenza di cocaina, i tre bilancini di precisione e le bustine per il confezionamento.
Il giudice d’appello aveva quindi evidenziato che la detenzione della cocaina, valutata complessivamente in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, non potesse essere inquadrata nel parametro della minore entità, trattandosi di un soggetto stabilmente e professionalmente inserito nel mondo dello spaccio.
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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