Concordato in appello: preclusa la censura sulle aggravanti rinunciate (Cass. pen. Sez. 7 n. 5202 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, quali la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi di appello, avente effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, limita la cognizione del giudice di secondo grado e si estende al giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena per i delitti di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990. L’imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante contestata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la legge n. 103 del 2017 abbia introdotto l’ipotesi di accordo sulla pena in appello che limita la cognizione del giudice del gravame ai soli motivi non rinunciati. La rinuncia ai motivi di appello comporta un effetto preclusivo che non si esaurisce nel giudizio di secondo grado ma si estende all’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui sono ammissibili esclusivamente le censure che investono la validità del consenso alla richiesta di concordato, il contenuto difforme della pronuncia o il difetto di motivazione su quest’ultimo aspetto. Ogni altra doglianza, concernente profili rispetto ai quali la parte abbia esercitato il proprio potere dispositivo, è invece preclusa.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 in funzione dell’accordo sulla pena. Tale rinuncia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle circostanze aggravanti, i quali non possono essere riproposti in sede di legittimità. La Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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