Revoca dell’accoglienza per un solo allontanamento dal centro: serve l’abbandono (TAR Toscana n. 1154 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 presuppone l’abbandono del centro, nozione che implica l’intenzionalità della scelta di rinunciare in modo definitivo all’accoglienza. Un singolo allontanamento ingiustificato, pur rilevante ex art. 13 d.lgs. n. 142/2015, non integra di per sé l’abbandono e non può fondare automaticamente la revoca. L’interpretazione sistematica degli artt. 13 e 23 impone che la revoca sia possibile solo in presenza di più allontanamenti, da apprezzare caso per caso in termini di abbandono. Il singolo allontanamento può essere valutato come violazione delle regole del centro, ove grave o ripetuta, e la relativa misura deve essere adottata in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e con motivazione adeguata.

Il Fatto

Due ricorrenti, ospiti della medesima struttura di accoglienza, si allontanano la sera del 31 dicembre 2023 per trascorrere fuori la notte di Capodanno e fanno ritorno il giorno successivo. Il centro segnala l’allontanamento avvenuto senza autorizzazione del Prefetto, rappresentando i soggetti come irreperibili. La Prefettura di Siena adotta, in data 2.1.2024, due distinti provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza, sul presupposto che l’allontanamento sia ingiustificato perché realizzato per fini personali.

I due ricorrenti impugnano i provvedimenti davanti al TAR Toscana con due ricorsi, poi riuniti, deducendo l’insussistenza dell’abbandono e la sproporzione della revoca rispetto ai criteri dell’art. 20 Direttiva 2013/33/UE. La tutela cautelare viene dapprima negata e poi concessa in appello dal Consiglio di Stato, che dubita della compatibilità della disciplina nazionale con quella eurounitaria. In esecuzione delle decisioni cautelari la Prefettura ripristina l’accoglienza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi per identità della vicenda fattuale e delle censure. Il ripristino dell’accoglienza non determina cessazione della materia del contendere, perché il reintegro è avvenuto in esecuzione delle ordinanze cautelari e senza una nuova valutazione dell’Amministrazione.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la revoca ex art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015 è non discrezionale e rinvia alla nozione di abbandono, non di semplice allontanamento: l’abbandono implica il coefficiente soggettivo dell’intenzionalità di fare a meno in modo definitivo dell’accoglienza, che non ricorre in condotte brevi od occasionali.

Il Collegio osserva però che il termine allontanamento ingiustificato compare nell’art. 13 d.lgs. n. 142/2015 come ipotesi che comporta la revoca, mentre l’art. 23 contempla l’abbandono e richiede un decreto motivato. Da qui l’interpretazione sistematica: se la motivazione deve riferirsi all’abbandono, non può esistere alcun automatismo di revoca per il caso, meno grave, di allontanamento ingiustificato.

Ne deriva che un solo allontanamento ingiustificato non giustifica la revoca, possibile invece in presenza di più allontanamenti, da apprezzare caso per caso. Il singolo episodio può essere inquadrato nella violazione delle regole del centro, ma il comma 2 dell’art. 23 esige che tale violazione sia grave o ripetuta, con apprezzamento rimesso all’Amministrazione. Il comma 2-bis impone inoltre che tutte le misure siano adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e con motivazione, in linea con la giurisprudenza eurounitaria.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene che il singolo allontanamento dei ricorrenti non potesse fondare la revoca, pur riconoscendo che il tenore dell’art. 13 poteva indurre l’Amministrazione a un’applicazione automatica. I ricorsi sono accolti e i provvedimenti annullati, restando salvo il potere di rivalutare la posizione dei ricorrenti in termini di gravità o reiterazione, con valutazione complessiva e proporzionata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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