Compartecipazione alla retta di RSD: onere non può eccedere l’ISEE dell’utente (TAR Lombardia n. 765 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di domanda dell’interessato volta a ottenere l’intervento economico del Comune per il costo della retta di una struttura residenziale socio-sanitaria, l’ente locale deve anzitutto individuare la quota di spettanza del Servizio Sanitario Regionale, assumendone a proprio carico in via provvisoria i relativi importi, salva azione di rimborso verso la Regione. Solo sulla quota residua, al netto di ulteriori contribuzioni, può essere addebitata all’utente la compartecipazione determinata in base all’ISEE. È illegittimo il provvedimento comunale che, omessa un’adeguata istruttoria in contraddittorio con l’azienda sanitaria, il ricorrente e il gestore, addossi all’utente una compartecipazione di importo superiore al suo ISEE, in violazione della disciplina statale e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente, persona con disabilità al 100% e affetta da patologie psichiatriche, è ospite dal 2016 di una residenza sanitaria per disabili gestita da un istituto accreditato, su segnalazione congiunta dell’azienda socio-sanitaria territoriale e del Comune di residenza. La retta giornaliera, pari a euro 58,00, è stata anticipata dal Comune, che ha poi richiesto all’utente la quota di compartecipazione in base all’ISEE.

Nel novembre 2023 l’amministratore di sostegno ha chiesto al Comune di rideterminare la quota, sostenendo che le prestazioni erogate a un malato psichiatrico sono a totale carico del SSR o, in subordine, che la compartecipazione dell’utente va commisurata alla sola quota assistenziale. Il Comune, con nota del 16.1.2024, ha imputato il 65% della retta a spese sanitarie e il 35% a spese di residenzialità, addossando all’utente, per il 2023 e il 2024, importi di molto superiori al suo ISEE. Da qui il ricorso, con domanda cautelare poi rinunciata per un accordo provvisorio sui reciproci rapporti di dare e avere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’intervento spiegato dal gestore della struttura, dichiarandolo inammissibile: nel processo amministrativo è ammesso solo l’intervento adesivo dipendente, che presuppone un interesse, sia pure indiretto, all’annullamento dell’atto. Nel caso concreto la posizione creditoria dell’istituto per le rette è insensibile all’esito del giudizio, sussistendo una responsabilità solidale tra utente e Comune di residenza.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Secondo giurisprudenza consolidata, dalla domanda dell’interessato il Comune deve considerare la quota di spettanza del SSR, assumendola provvisoriamente a proprio carico con rivalsa verso la Regione, e ricalcolare sulla quota residua l’importo eventualmente addebitabile all’utente in base all’ISEE. Il percorso segue il d.lgs. n. 502/1992, che classifica le prestazioni socio-sanitarie, e il d.P.C.M. 14.2.2001, che ne specifica criteri di finanziamento e ripartizione tra aziende sanitarie e Comuni. Viene poi in rilievo il d.P.C.M. 12.1.2017 sui LEA, che distingue, per l’area disabili, tra trattamenti riabilitativi intensivi ed estensivi a totale carico del SSR e trattamenti socio-riabilitativi, per i quali il SSR copre il 70% o il 40% della tariffa a seconda dell’impegno assistenziale.

Il Comune, invece, non ha svolto alcuna adeguata istruttoria in contraddittorio con l’azienda sanitaria, l’utente e il gestore per accertare concretamente quali trattamenti siano erogati e a quale tipologia siano ascrivibili. È quindi tenuto a rideterminarsi sull’istanza, individuando la quota a carico del SSR.

Anche i motivi secondo e terzo sono fondati. La legge n. 328/2000 e l’art. 8 L.R. 3/2008 impongono di rispettare la disciplina statale sull’ISEE, alla quale i Comuni non possono derogare introducendo sistemi che ne pongano nel nulla i principi. Il provvedimento impugnato ha posto a carico dell’utente, per il 2023 e il 2024, una compartecipazione di circa il doppio rispetto al suo ISEE, senza che per il 2024 l’indicatore fosse stato acquisito, ma solo ipotizzato. Il Comune dovrà pertanto quantificare la quota delle annualità 2023 e 2024 in modo che il costo del servizio non resti a carico del ricorrente per un importo eccedente il suo ISEE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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