Sanatoria paesaggistica negata per nuovi volumi in area vincolata (Cons. Stato n. 1153 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica è legittimo quando le opere realizzate sine titolo hanno determinato nuovi volumi e superfici abitabili. Il regime vincolistico, quale delineato dagli artt. 167, comma 4, lett. a), e 181, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004, rende incompatibile con la tutela del paesaggio tanto il mutamento di destinazione quanto qualsiasi incremento volumetrico. La eventuale preesistenza di un manufatto non vale a rendere assentibile l’intervento, se la configurazione attuale non è provata come sovrapponibile a quella originaria. Ai fini della motivazione del diniego è sufficiente l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento.

Il Fatto

Il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo su un immobile con annesso terreno, in area soggetta a vincolo paesaggistico. La proprietaria presentava istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica, entrambe rigettate con provvedimento del 6 luglio 2022, nel quale si comunicava altresì la reviviscenza dell’ordinanza di demolizione.

La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Campania sia l’ordinanza sia il diniego. Il Tribunale, riuniti i ricorsi, annullava i provvedimenti limitatamente alle opere qualificate come di edilizia libera e rigettava nel resto, ritenendo che le altre avessero creato nuove volumetrie e superfici abitabili non sanabili. Proponeva appello la proprietaria; il Ministero della Cultura si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta la violazione dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 e il travisamento dei presupposti: l’amministrazione non avrebbe valutato la preesistenza del manufatto, originariamente adibito a cisterna e poi a deposito. Il Collegio ritiene il motivo infondato. Le opere residue, qualificate le altre come di edilizia libera, consistono in un manufatto con murature perimetrali e copertura, composto da salotto, bagno e camera da letto.

Si tratta, osserva il Consiglio, di interventi che, avendo creato nuovi volumi e superfici abitabili, non potevano essere oggetto di sanatoria postuma, perché realizzati in area paesaggisticamente vincolata, in forza degli artt. 167, comma 4, lett. a), e 181, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42/2004. Ai fini dell’esaustività della motivazione era dunque sufficiente l’indicazione di tali elementi.

Quanto alla preesistenza del manufatto, il Collegio rileva che il chiaro tenore delle disposizioni rende incompatibile col regime vincolistico qualsiasi mutamento di destinazione e qualsivoglia incremento volumetrico: entrambe circostanze incontestatamente verificatesi. La parte non ha inoltre fornito la prova, su di lei incombente, della perfetta sovrapponibilità dell’attuale configurazione a quella originaria; anzi, dalla stessa prospettazione risulta che la superficie destinata a salotto fu ricavata sfruttando una preesistenza aperta su due lati, chiusa solo successivamente.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, contestano il mancato riconoscimento della preesistenza al 1960 sulla base di planimetria e fotografie, e la violazione delle prerogative partecipative ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio esclude che la Soprintendenza abbia omesso di esaminare la documentazione: la planimetria catastale risaliva al 2016 e nulla provava sulla preesistenza al 1960; la documentazione fotografica non dimostrava con sufficiente chiarezza l’entità delle opere pregresse, le loro caratteristiche strutturali e la data di edificazione. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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