Ottemperanza per ferie non godute e carta docente dei supplenti (TAR Lombardia n. 2571 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, passata in giudicato e ritualmente notificata, determina l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione all’amministrazione di un termine per provvedere al pagamento integrale. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, affinché provveda direttamente al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e il suo decorso costituisce condizione per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 5.616,63, oltre interessi legali, nonché il diritto all’assegnazione della “carta docente” per l’anno scolastico 2024/2025.
A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il pagamento delle somme dovute per le ferie non godute e l’erogazione del beneficio della carta docente, evidenziando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Il Ministero si costituiva in giudizio senza formulare deduzioni sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza di merito era passata in giudicato e ritualmente notificata, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Tale decorso legittima la proposizione del ricorso per ottemperanza volto a conseguire l’esecuzione coattiva del titolo giudiziale.
Nel merito, il TAR ha accertato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e che la stessa, pur costituitasi, non aveva fornito alcuna indicazione sullo stato della procedura né aveva contestato il credito nell’an e nel quantum. Tale comportamento processuale ha consentito al Collegio di ritenere il credito incontestato e di dichiarare l’inottemperanza del Ministero intimato.
Conseguentemente, il Tribunale ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento integrale delle somme dovute. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia e Lodi, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari del medesimo ufficio, il quale avrebbe dovuto dare corso al pagamento entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, precisando che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto e che l’attività sarebbe avvenuta a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. L’ottemperanza, infine, non è stata estesa alle spese di lite liquidate dalla sentenza del giudice del lavoro, attesa la mancata proposizione di una specifica domanda sul punto.
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Nota della Redazione
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