Revoca dell’accoglienza per allontanamento dal centro è potere discrezionale (TAR Toscana n. 279 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza per mancata presentazione o abbandono del centro, prevista dall’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, non costituisce conseguenza automatica dell’evento. Essa integra l’esercizio di un potere discrezionale e non vincolato, espressione di un’attività sostanzialmente sanzionatoria, che impone lo svolgimento delle minime attività istruttorie procedimentali e il rispetto delle regole del confronto procedimentale. Il provvedimento prefettizio deve essere adottato in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e dei gravi motivi personali, ed è soggetto all’obbligo di motivazione. La comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione dell’interessato sono funzionali alla valutazione concreta della posizione personale, così rendendo compatibile l’ordinamento interno con l’art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE. È illegittimo, per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, il decreto che si limiti a qualificare l’assenza come abbandono e a trattare la decisione come vincolata.

Il Fatto

Il ricorrente, beneficiario delle misure di accoglienza, era assegnato dal gennaio 2023 a un centro del comune di Vaglia. Il gestore del centro segnalava alla Prefettura l’allontanamento senza autorizzazione avvenuto il 10.05.2023. La Prefettura di Firenze, con provvedimento del 18.05.2023, revocava le misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015. Il decreto è stato notificato solo l’11.03.2025.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 5.05.2025, deducendo un unico motivo di violazione di legge ed eccesso di potere: l’emanazione senza previa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza e genericità della motivazione e la sproporzione della misura rispetto ai diritti fondamentali coinvolti. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, all’udienza del 14 gennaio 2026, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato testuale dell’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015, che consente al Prefetto di revocare le misure in caso di mancata presentazione presso la struttura o di abbandono del centro, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura. Rileva però che il provvedimento impugnato ha motivato esclusivamente sulla segnalazione dei gestori del 10.05.2023, qualificando l’allontanamento come abbandono e disponendo la revoca quale conseguenza automatica dell’evento.

La ricostruzione dell’Amministrazione, che nelle difese riqualifica i fatti come mancata presentazione, non trova riscontro nel provvedimento. Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la competenza sulle vicende dei centri spetta alla Prefettura del luogo e, trattandosi di attività sostanzialmente sanzionatoria, essa «deve rispondere a criteri di stretta legalità e di rispetto delle regole» (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1273 del 2020, che richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3297 del 2018 e n. 80 del 2018).

Il Collegio valorizza poi l’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 23/2023 convertito con legge n. 50/2023, applicabile ratione temporis: le misure sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità, tenuto conto della situazione del richiedente e delle condizioni di cui all’art. 17, e sono motivate. Il comma 3 prevede che il gestore comunichi immediatamente l’abbandono e che, in caso di rintraccio o presentazione volontaria, il Prefetto provveda con provvedimento motivato sulla base degli elementi addotti, disponendo l’eventuale ripristino.

Dal combinato disposto il Tribunale ricava che la revoca è sanzione prevista, ma espressione di un potere discrezionale, da adottare a seguito di precisi passaggi istruttori, i soli che consentono di valutare in concreto la posizione dell’interessato, le vulnerabilità e i gravi motivi personali. Tale lettura rende compatibile l’ordinamento nazionale con l’art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE, che impone decisioni individuali, obiettive, imparziali e motivate, basate sulla situazione particolare della persona e sul principio di proporzionalità.

Nel caso concreto l’Amministrazione non ha posto in essere le minime attività istruttorie, limitandosi a qualificare l’assenza come abbandono e a considerare la decisione vincolata e dunque non bisognevole di comunicazioni né di contraddittorio. Ne derivano la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e carenza motivazionale e l’annullamento del provvedimento. Irrilevanti, osserva il Collegio, le circostanze difensive sul trasferimento di fatto in altra regione e sulla mancata richiesta di esecuzione dell’ordinanza cautelare: non integrano né oggetto del procedimento né carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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