Cessazione della materia del contendere per riconoscimento della data di entrata in esercizio commerciale (TAR Lazio n. 13597 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente risulti pienamente soddisfatta da una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella produzione di energia da fonte rinnovabile, impugnava la comunicazione con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva accolto la richiesta di accesso agli incentivi per un impianto eolico, ma aveva indicato quale data di entrata in esercizio commerciale il 28 giugno 2023, anziché quella richiesta dall’operatore del 1° gennaio 2024. La ricorrente aveva presentato istanza “fuori tempo” e, contestualmente, una dichiarazione di non acquiescenza rispetto alla data imposta dal portale FER-E. Nel corso del giudizio, le parti dichiaravano che era intervenuta una nuova Convenzione recante la data corretta del 1° gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante l’esplicito riconoscimento, da parte del Gestore, della data del 1° gennaio 2024 ai fini dell’individuazione dell’entrata in servizio commerciale dell’impianto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera n), del D.M. 23 giugno 2016.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 823 del 26 gennaio 2024, secondo cui è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato.
Alla luce della richiesta congiunta delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
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Nota della Redazione
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