Secondo programma genetico per razze a rischio ed effetto conformativo del giudicato (Cons. Stato n. 5327 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla un diniego per difetto di motivazione non accerta la spettanza del bene della vita né esclude la condizione di rischio della razza, ma impone all’Amministrazione un riesame istruito e motivato. Il giudicato conformativo lascia integro il potere discrezionale, che va riesercitato secondo il principio tempus regit actum, con applicazione dello ius superveniens. L’iscrizione di una razza all’Anagrafe nazionale della biodiversità integra una presunzione semplice di rischio di erosione genetica, superabile con prova contraria gravante su chi la contesta. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica resta limitato alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti.

Il Fatto

Un’associazione di allevatori chiede al Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento quale ente selezionatore e l’approvazione di un secondo programma genetico per una razza equina a rischio di erosione genetica, già gestita da altro ente selezionatore. L’istanza viene respinta. Il TAR Lazio, con sentenza n. 13575/2023, accoglie il ricorso rilevando l’inversione logica tra riconoscimento e approvazione del programma e l’insufficienza della motivazione sul rischio.

In sede di riesame il Ministero riconosce l’associazione come ente selezionatore, applica le Linee guida sopravvenute e, acquisito il parere del Comitato Nazionale Zootecnico, adotta un nuovo diniego. Il TAR respinge il ricorso; l’associazione appella deducendo la violazione del giudicato, l’inversione dell’onere probatorio e l’inapplicabilità delle Linee guida.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Il giudicato precedente ha annullato il diniego per vizio di motivazione e ha imposto un riesame istruito, ma non ha accertato la spettanza del bene della vita né escluso la condizione di rischio della razza. Il nuovo provvedimento contiene un’istruttoria ampia, esamina le dimensioni della popolazione riproduttiva e le osservazioni della parte: non vi è quindi violazione del giudicato, ma legittimo esercizio del potere.

Quanto agli oneri, l’iscrizione della razza all’Anagrafe della biodiversità integra una presunzione semplice di rischio. Non si configura inversione illegittima, ma corretta applicazione dell’onere della prova su chi contesta una situazione risultante da atti amministrativi non impugnati. Le perizie di parte restano strumenti indiziari, non vincolanti in presenza di una valutazione tecnico-scientifica ufficiale.

Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica è limitato alla manifesta illogicità o al travisamento dei fatti, non dimostrati nel caso concreto. La scelta del criterio demografico FAO, più prudente, e la considerazione dei soli animali iscritti al libro genealogico rientrano in tale discrezionalità e non appaiono irragionevoli.

Sulla disciplina applicabile, il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità del provvedimento con riferimento alla normativa vigente al momento della sua adozione. Le Linee guida sopravvenute erano applicabili e la sentenza precedente ne aveva escluso l’operatività solo con riguardo al primo diniego. La portata conformativa del giudicato non rende la situazione giuridica insensibile a modifiche normative, salvo che riguardi diritti puntuali suscettibili di un’unica attuazione.

Infine, il Collegio respinge la censura di mancata notifica alla Commissione UE: la materia dei programmi genetici non rientra nella nozione di prodotti o servizi della direttiva (UE) 2015/1535 e il d.lgs. n. 52/2018 costituisce attuazione diretta del Reg. UE n. 2016/1012. Il rinvio pregiudiziale è dichiarato irrilevante, vertendo la controversia sull’applicazione concreta della disciplina e non su questioni interpretative dirimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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