Procura speciale generica su foglio separato: ricorso inammissibile e insanabile (TAR Lombardia n. 1784 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti conferita su foglio separato e depositata in copia informatica unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. e deve quindi recare in sé gli elementi identificativi della controversia. In difetto di tali elementi essa è generica e non soddisfa il requisito della procura speciale imposto dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del ricorso. Tale vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm. dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta docente per il valore nominale annuo di € 500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’erogazione, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e una penalità di mora. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio in camera di consiglio l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura. Ha preliminarmente escluso che la mancata presenza del difensore all’udienza imponesse l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm.: secondo la giurisprudenza richiamata, l’assenza delle parti comporta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e notificata in copia informatica. Essa non indicava il TAR adito, gli estremi del provvedimento da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a delegare il difensore “nel presente giudizio”.
Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che esige la procura speciale con indicazione dell’oggetto, delle parti e dell’autorità adita. L’unica eccezione è la procura apposta in calce o a margine del ricorso, che si incorpora nell’atto. Tale eccezione non è estensibile ai sensi dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, perché la congiunzione fisica tra delega e ricorso non è garantita quando un documento è informatico e l’altro analogico.
Il Collegio ha quindi preso le distanze dall’indirizzo espresso da Consiglio di Stato n. 8552 del 2024, maturato prima della Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025. Secondo la plenaria la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla notificazione o al deposito.
Né è praticabile la sanatoria ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la procura speciale è requisito di ammissibilità da rinvenirsi al momento della proposizione. Quanto all’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., istituto di stretta interpretazione, la plenaria non ha innovato il quadro normativo ma confermato un indirizzo già esistente, che la parte avrebbe prudenzialmente potuto seguire.
Per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, dunque, la carenza di procura speciale non è più regolarizzabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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