Revoca dell’affidamento in prova tra discrezionalità e motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36378 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza. Questi ha il solo obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli con motivazione logica, adeguata e non viziata. Nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, il tribunale può ritenere che la violazione costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rilettura degli elementi di fatto, con l’adozione di parametri valutativi diversi da quelli seguiti dal giudice di merito.

Il Fatto

Il tribunale di sorveglianza aveva applicato al condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. A seguito di una denuncia per rapina aggravata, lo stesso tribunale ha revocato la misura con efficacia ex tunc, ritenendo la condotta incompatibile con la prosecuzione della prova.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la ricostruzione e la qualificazione del fatto, la valutazione dell’incompatibilità tra condotta e misura, la mancata considerazione della versione del ricorrente e il difetto di motivazione sulla decorrenza retroattiva della revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto che la revoca dell’affidamento in prova è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, con il solo obbligo di una motivazione logica e adeguata. Il giudice di merito può, nel suo insindacabile apprezzamento, considerare la violazione un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura.

Il tribunale aveva ricostruito in dettaglio il fatto oggetto di denuncia e aveva qualificato la violazione come grave, trattandosi di condotta rivelatrice di carica aggressiva e di incapacità di contenimento degli impulsi criminali. Rilevava, inoltre, che lo stesso giorno il condannato era stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato, in ulteriore violazione delle prescrizioni.

I primi tre motivi — ricostruzione e qualificazione del fatto, valutazione dell’incompatibilità, mancata considerazione della versione del ricorrente — sono stati giudicati inammissibili, perché sollecitano una non consentita rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di parametri valutativi alternativi, prospettati come più plausibili. La Corte richiama il principio espresso da Sez. 6 n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021.

Quanto al quarto motivo, la Corte osserva che esso non si confronta specificamente con il provvedimento impugnato, che è munito di motivazione non manifestamente illogica. Il tribunale ha evidenziato che natura ed entità delle violazioni manifestano il fallimento della misura alternativa, nonostante il minimo carico afflittivo delle prescrizioni fissate in concreto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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