Concordato in appello, effetto preclusivo anche sulle questioni rilevabili d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 36358 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento con il concordato in appello, ex art. 599-bis cod. proc. pen., relativo a questioni anche rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. È legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili per fatti distinti, non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario. Il presupposto della responsabilità solidale va colto nell’unicità dell’evento dannoso, non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio. L’art. 187, comma secondo, cod. pen. impone la solidarietà in caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, ma non la esclude quando più condotte, anche a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento.
Il Fatto
Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio immigrazione, era stato condannato per corruzione propria ex artt. 319 e 321 cod. pen. per aver ricevuto somme di denaro da intermediari in cambio di permessi di soggiorno.
La Corte d’appello di Milano, ammessa la richiesta di concordato, aveva rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza di primo grado, mantenendo la condanna solidale al risarcimento in favore della parte civile e le statuizioni su confisca e riparazione pecuniaria ex art. 322-quater cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura del provvedimento impugnato. La sentenza deriva da concordato in appello, con rinuncia ai motivi diversi da quelli inerenti alla pena concordata. Secondo il pacifico insegnamento di legittimità, tale definizione limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, giudizio di legittimità compreso.
Le deduzioni sono, in ogni caso, manifestamente infondate. Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio per cui è legittima la condanna solidale di più imputati giudicati per fatti distinti, non commessi in concorso, quando le condotte presentino un rapporto di interdipendenza e abbiano contribuito in maniera efficiente al medesimo evento di danno, in un contesto spazio-temporale unitario (Sez. 6 n. 8666 del 2019). L’art. 187, comma secondo, cod. pen. non esclude l’operatività dell’art. 2055 cod. civ. quando si sia al cospetto dello stesso danno (Sez. 5 n. 32352 del 2014; Sez. 5 n. 18656 del 2007). La Corte d’appello ha quindi correttamente applicato tale principio.
Quanto al secondo motivo, la questione sulla persistenza del vincolo di solidarietà nelle spese processuali rientrerebbe nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione (Sez. 1 n. 31843 del 2019). È dirimente, però, che il ricorrente ha confuso le spese del procedimento, per le quali la novella all’art. 535 cod. proc. pen. ha escluso l’obbligazione solidale, con le diverse spese sostenute dalla parte civile, cui continua a riferirsi la condanna in solido ex art. 541 cod. proc. pen.
Quanto al terzo motivo, non trattandosi di pena illegale, l’accordo implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio (Sez. 6 n. 41254 del 2019). La doglianza sul calcolo della somma è generica, risultando dalla sentenza che le pratiche fossero cinque e non quattro. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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